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Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14634 del 18/07/2016

Dirigente pubblico - Liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - Complessità del dato normativo - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento.

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non rileva ai fini di escludere o limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto i doveri di informazione, conoscenza e comprensione del significato della legge costituiscono diretta esplicazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che deve informare, in particolar modo, la condotta delle P.A., indipendentemente dagli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, i cui mutamenti possono assumere rilievo solo ove riguardino una norma processuale e comportino, in danno della parte, una decadenza o una preclusione prima escluse.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14634 del 18/07/2016