Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2697. Onere della prova.
Art. 2697. Onere della prova.
1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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