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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)

Invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2057