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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)

Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.

L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_398