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Prova civile - onere della prova Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023 (Rv. 669151 - 01)

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - imputazione - Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023 (Rv. 669151 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1193, Cod_Civ_art_2697