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Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (Rv. 669618 - 01)

Separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Crisi familiare - Assegno di mantenimento per il coniuge - Cessazione per intervenuta instaurazione di rapporto di fatto o di comune progetto di vita con nuovo partner - Onere della prova - A carico dell'obbligato - Contenuto.

In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (Rv. 669618 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729