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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)

Legittimazione attiva all'impugnazione - Soggetto che non è stato parte nel grado precedente - Successore a titolo universale o particolare - Titolo successorio - Onere di allegazione e prova - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2697