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Diritti spettanti al produttore dell'opera cinematografica – Cass. n. 14117/2023

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà' intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - cinematografiche - Diritti spettanti al produttore dell'opera cinematografica - Art. 45 della l. n. 633 del 1941 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di proprietà intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che un'opera cinematografica, diffusa da un privato sul proprio canale YouTube, non fosse caduta in pubblico dominio dopo 50 anni dalla sua pubblicazione, sul rilievo che l'acquisto, ad opera del produttore, del diritto di utilizzazione economica facente capo agli autori, giustifichi - salvo prova contraria - il riconoscimento della stessa tutela attribuita agli autori medesimi dall'art. 32 della predetta legge, ovvero di 70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori, valendo la diversa tutela per la durata di 50 anni, ex art. 78 ter della legge in questione, per il diritto secondario, attribuito direttamente al produttore, connesso ai supporti materiali su cui è stata impressa l'opera).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14117 del 23/05/2023 (Rv. 667921 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

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2023