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Prova Civile – documentale (prova) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19820 del 12/07/2023 (Rv. 668351 - 01)

Scrittura privata - efficacia - Mezzo di prova - Rituale acquisizione al giudizio - Integrale utilizzo del giudice a favore e contro la parte che ne ha chiesto l'ammissione - Ragioni - Principio dell'inscindibilità del contenuto del documento - Sussistenza - Provenienza del documento dal terzo - Necessità - Documento proveniente dalla parte - Valore probatorio in suo favore - Insussistenza - Fattispecie.

La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione, venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand'anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso il rigetto di un'opposizione allo stato passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 19820 del 12/07/2023 (Rv. 668351 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_2697