Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie.
Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)Danno non patrimoniale da diffamazione - Liquidazione equitativa - Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Funzione - Valore normativo - Esclusione - Fattispecie.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24417 del 02/09/2025 (Rv. 675853 - 01)Obbligazione risarcitoria - Rivalutazione - Termine finale - Momento della liquidazione giudiziale - Ragioni.
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24417 del 02/09/2025 (Rv. 675853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24317 del 01/09/2025 (Rv. 676178-01)Obbligazione di risarcimento del danno per equivalente - Indivisibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24317 del 01/09/2025 (Rv. 676178-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_1316, Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01)Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni.
Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1227 …...
Valutazione e liquidazione - invalidita' personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02)Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 03)Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali - Accertamento - Modalità - Accertamento in abstracto - Esclusione - Automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e danno da lucro cessante - Esclusione.
L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043., Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
(Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01)Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226
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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01)Risarcimento per equivalente - Stima e determinazione del danno - Criteri applicabili - Vigenti al momento della liquidazione - Necessità - Sopravvenienza di nuovi criteri - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01)Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.
Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01)Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175-01)Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica – Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Filiazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01)Danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori - Liquidazione equitativa - Criteri - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualità della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-04)Personale - permanente - Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito - Danno patrimoniale futuro - Liquidazione - Parametro dell’aspettativa di vita media - Applicazione - Necessità.
Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacità lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non già di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione - Necessità - Somme future - Estensione - Condizioni.
Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell’incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri.
L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-05)Danno patrimoniale per spese di assistenza - Natura - Danno emergente - Conseguenze – Liquidazione - Durata presumibile dell’esborso - Necessità.
Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) è un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - professionisti - attivita' medico-chirurgica - responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 23/09/2024 (Rv. 672445-01)Intervento chirurgico presentante elevata percentuale di rischio - Accertamento del nesso causale - Risarcimento integrale del danno - Necessità - Liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 23/09/2024 (Rv. 672445-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-01)Occupazione senza titolo di fondo agricolo - Danni risarcibili - Mancato utile di gestione - Determinazione.
In caso di occupazione senza titolo di un fondo agricolo è risarcibile il danno da "mancato utile di gestione", consistente nella perdita del reddito netto retraibile dal proprietario fondiario, pure imprenditore, dal terreno per le annate di cui è stata accertata l'illegittima detenzione, da determinarsi deducendo tutti i costi extra aziendali dovuti al consumo di capitali durante il ciclo produttivo, quote ed altri costi della produzione lorda vendibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)Violazione di norme di diritto - Danno da perdita del rapporto parentale - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo “tabelle a forbice” - Mancata applicazione di tabelle “a punti” adottate nelle more del giudizio di appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Responsabilità professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02)Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.
Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024 (Rv. 670909-01)Danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima maggiorenni ed economicamente indipendenti - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento.
Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024 (Rv. 670909-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056 …...
Diritto di cronaca - Diffamazione a mezzo stampa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Tabelle di Milano - Sussistenza - Finalità - Criteri.
In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione E Liquidazione - Invalidità' Personale - Permanente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024 (Rv. 670456-01)Danni da riduzione della capacità lavorativa specifica - Danni subiti da persona che, al momento dell'illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa - Criteri di liquidazione - Concreta individuazione della base reddituale cui il danneggiato poteva ragionevolmente aspirare - Fattispecie.
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024 (Rv. 670456-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043 CORTE COST., Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 (Rv. 670337-01)Dolo - dolo incidente (o incidentale) - Danno risarcibile - Minore vantaggio o maggiore aggravio economico - Risarcibilità dei danni ulteriori - Presupposti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 (Rv. 670337-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1440, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità - personale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01)Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento- Fattispecie.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - danni da emotrasfusione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-01)Mancata coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore dell’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Operatività - Condizioni.
In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Liquidazione equitativa - Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Vincolatività - Esclusione - Idoneo parametro di riferimento - Sussistenza.
In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)Invalidità personale - permanente - Danno da perdita di capacità lavorativa specifica - Demansionamento in conseguenza dell'illecito - Riduzione del trattamento retributivo - Danni futuri - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia”, non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)Danni futuri - in genere - Danno permanente - Sentenza di condanna al risarcimento - Omessa esecuzione - Autonomo titolo di responsabilità - Esclusione.
L'omessa esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno permanente non integra un autonomo titolo di responsabilità rispetto alla iniziale condotta illecita, contribuendo, piuttosto, ad aggravarne le conseguenze.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure successionis in favore degli eredi - Esclusione - Ragioni - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie.
In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)Danno da fatto illecito - Liquidazione - Sottrazione dell'indennità assicurativa - Necessità - Fondamento - Compensatio lucri cum damno - Natura della relativa eccezione - Preclusioni - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)Violazione di privativa - in genere - Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione.
In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiatoLesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023 (Rv. 669128 - 01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)Igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della Circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966 - Responsabilità del Ministero della salute - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Ministero della salute - sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che, all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del Ministero, ad esso organicamente riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata, l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità.
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28418 del 11/10/2023 (Rv. 668946 - 01)Danno emergente e lucro cessante - Danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi - Risarcibilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28418 del 11/10/2023 (Rv. 668946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Personalità (diritti della) - onore (reputazione) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26801 del 19/09/2023 (Rv. 668937 - 01)Risarcimento del danno - Azione popolare - Negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE - Domanda di risarcimento del danno all'identità cittadina - Lesione dello statuto del Comune - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'incidenza di tale violazione per la comunità - Necessità - Conseguenze - Quantificazione del danno secondo equità - Sussistenza.
In tema di azione popolare comunale, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale all'identità cittadina, in conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) in condizioni inumane e degradanti, non è sufficiente la lesione di valori coincidenti con quelli enunciati nello statuto dell'ente locale, dovendosi dimostrare come la predetta lesione abbia concretamente inciso sul sentimento dell'intera comunità cittadina e quali ripercussioni essa abbia prodotto sul sentimento e sull'agire di quest'ultima, ispirati a quei valori umanitari e solidaristici, espressamente sanciti nello statuto, così da giustificare il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26801 del 19/09/2023 (Rv. 668937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)Morte del paziente dipendente dall'errore medico - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Attribuzione integrale dell'evento all'autore del fatto illecito - Necessità - Rilevanza degli eventi naturali - Limiti - Liquidazione del danno.
In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 02)Invalidità' personale - permanente - Liquidazione dei danni patrimoniali - Determinazione del reddito - Nell'ipotesi di lavoro dipendente - Criteri - Capitalizzazione anticipata del reddito perduto - Interessi - Decorrenza.
Nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari. Qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale, gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall’illecito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)Invalidità personale - Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 (Rv. 669087 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01)Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Art. 1227 c.c. - Applicabilità alla responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056 …...
Igiene e sanita' pubblica - Danni da emotrasfusioni Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Indennità integrativa speciale ex lege n. 324 del 1959 - Inclusione - Fondamento.
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno deve essere interamente scomputato l'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992, compresa la parte costituita dall'indennità integrativa speciale, di cui alla l. n. 324 del 1959, che, per sua stessa natura, accede all'emolumento principale legittimamente percepito, integrandolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 18/07/2023 (Rv. 668583 - 01)Invalidità personale - Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico svolto a proprio favore - Danno patrimoniale - Configurabilità - Liquidazione - Criteri.
L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 18/07/2023 (Rv. 668583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)Invalidita' personale - permanente - Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità.
Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)Giornalismo d'inchiesta - Peculiarità - Attendibilità e veridicità della notizia - Valutazione - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti - Necessità - Scriminante - Condizioni.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Personalità' (diritti della) - onore (reputazione) - Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)Invalidità' personale - permanente - Danno da "perdita" di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni.
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto” un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 02)Contratti di borsa - Intermediazione mobiliare - Danno da perdita del capitale investito - Quantificazione - Criteri - Possibilità di recupero del credito in sede concorsuale - Irrilevanza.
In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull'entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1299 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Contratti in genere - invalidità' Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)Determinazione del risarcimento - Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1284 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Adozione della Tabella di Milano - Motivazione - Riferimento ai parametri afferenti alla fascia di gravità prescelta - Necessità - Fattispecie.
L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17129 del 15/06/2023 (Rv. 667850 - 01)Invalidità' personale - Riduzione della capacità di lavoro domestico - Danno patrimoniale risarcibile - Casalinga - Oneri probatori.
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17129 del 15/06/2023 (Rv. 667850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01) Risarcimento del danno da fatto illecito - Impugnazione della liquidazione del danno - Giudicato sulla modalità liquidatoria di interessi e svalutazione - Esclusione - Fondamento - Facoltà del giudice dell'impugnazione di riliquidazione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)Invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2057 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01)Invalidità personale - Lesione dell'integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento.
Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto – Cass. n. 14446/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri -notariato - responsabilità' professionale - Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto - Danni futuri - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14446 del 24/05/2023 (Rv. 667866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2858
Corte
Cassazione
14446
2023 …...
Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica – Cass. n. 14241/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Cessazione del rapporto lavorativo -Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14241 del 23/05/2023 (Rv. 667837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
14241
2023 …...
Pensione sociale erogata dall'INPS – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - valutazione e liquidazione - Pensione sociale erogata dall'INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno - Danno futuro ed eventuale - Presunzione di afflittività - Insussistenza.
In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione – Criteri - Ricorso a tabelle che prevedano modalità di quantificazione specificamente idonee – Necessità - Tabelle del Tribunale di Roma - Idoneità.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Danno da fermo amministrativo illegittimo – Cass. n. 13173/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - responsabilità civile - Danno da fermo amministrativo illegittimo - Voci di danno - Indisponibilità del mezzo - Perdita di valore - Spettanza - Oneri probatori - Fattispecie.
In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023 (Rv. 667700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Corte
Cassazione
13173
2023 …...
Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile – Cass. n. 13037/2023Responsabilità civile - causalità' (nesso di) - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Stima del danno - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito dal figlio in conseguenza del decesso della madre, occorso allorquando la stessa si allontanava dalla R.S.A.
presso la quale era ricoverata, in conseguenza di un infarto acuto del miocardio scatenato, in presenza di una situazione patologica pregressa, dallo stress psico-fisico dovuto alla condizione di abbandono cagionata dalla omessa sorveglianza della paziente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13037 del 12/05/2023 (Rv. 667589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
13037
2023 …...
Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito – Cass. n. 12605/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.
In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
12605
2023 …...
Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo – Cass. n. 9930/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale - Illecito permanente - Decorrenza del termine prescrizionale - Cessazione della permanenza - Determinazione - Condotta positiva o impossibilità non imputabile di porre fine al comportamento omissivo - "Dies a quo" - Individuazione - Condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio - Necessità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9930 del 13/04/2023 (Rv. 667346 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947
Corte
Cassazione
9930
2023 …...
Onere della prova incombente sulla parte – Cass. n. 9744/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa - Presupposti - Onere della prova incombente sulla parte - Contenuto - Fattispecie.
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2097
Corte
Cassazione
9744
2023 …...
Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto – Cass. n. 9003/2023Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum damno" - Presupposti - Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto - Necessità - Fattispecie.
La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
9003
2023 …...
Responsabilità civile da sinistro stradale – Cass. n. 8311/2023Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) - Responsabilità civile da sinistro stradale - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Prova - Violazione di norma disciplinante la circolazione stradale - Insufficienza - Rapporto di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - prova liberatoria.
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 (Rv. 667363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
8311
2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 8265/2023Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle milanesi ante 2022 - Valore monetario "base" - Significato - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 (Rv. 667082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
8265
2023 …...
Lesione dell'integrità psico-fisica – Cass. n. 6444/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione dell'integrità psico-fisica - Inferenza presuntiva in ordine alla sussistenza del danno morale - Automatismo - Esclusione - Entità dell'invalidità permanente - Rilevanza.
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico¬fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023 (Rv. 667084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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6444
2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 5948/2023Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Diverso sistema di liquidazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
5948
2023 …...
Lesioni di non lieve entità – Cass. n. 5474/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
5474
2023 …...
Preventivo esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato – Cass. n. 4228/2023Responsabilità civile - amministrazione pubblica - comunità europea - direttive - in genere - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Presupposto - Preventivo esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva - l'esistenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4228 del 10/02/2023 (Rv. 666700 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
4228
2023 …...
Domanda di risarcimento del danno – Cass. n. 4228/2023Responsabilità civile - amministrazione pubblica - comunità europea - direttive - in genere - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Domanda di risarcimento del danno - Entrata in vigore della legge di attuazione - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.
In tema di illecito eurounitario dello Stato, l'entrata in vigore della legge di attuazione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE (contemplante una prestazione indennitaria in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile) non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla tardiva trasposizione della suddetta direttiva comunitaria, trovando quest'ultima il proprio fondamento nella diversa fattispecie della responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento di un'obbligazione ”ex lege ”.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4228 del 10/02/2023 (Rv. 666700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
4228
2023 …...
Danno patrimoniale da incapacità lavorativa – Cass. n. 3856/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa - Titolare di impresa familiare - Detrazione della quota spettante al familiare partecipante all'impresa - Necessità - Fondamento.
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in favore del titolare di un'impresa familiare, dall'utile prodotto dalla stessa va detratta la quota spettante al familiare collaboratore, non potendo quest'ultima qualificarsi come costo nella determinazione del reddito dell'impresa medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3856 del 08/02/2023 (Rv. 666805 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_230_2
Corte
Cassazione
3856
2023 …...
Danno biologico da invalidità permanente – Cass. n. 35416/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - in genere - Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione equitativa - Tabelle non contemplanti la minore speranza di vita della vittima - Conseguenze - Maggiorazione della liquidazione in via equitativa - Necessità.
In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226
Corte
Cassazione
35416
2022 …...
Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole – Cass. n. 35416/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - in genere - Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Invalidità temporanea - Cessazione - Stabilizzazione - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione - Criteri.
In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226
Corte
Cassazione
35416
2022 …...
Danno all'immagine e alla reputazione commerciale – Cass. n. 34026/2022Personalità (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - Risarcibilità - Condizioni - Onere di allegazione e prova - Indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto - Presunzioni - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022 (Rv. 666153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
34026
2022 …...
Danni conseguenti a vaccinazione contro la poliomelite – Cass. n. 34027/2022Responsabilità civile - causalità (nesso di) - igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - vaccinazione - Danni conseguenti a vaccinazione contro la poliomelite - Nesso causale - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
In tema di danni alla salute conseguenti alla vaccinazione contro la poliomielite, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - implica la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica, e dall'altro, della sua effettiva sicurezza in relazione alla singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, apprezzata sulla scorta delle circostanze del caso concreto per come emerse dall'istruzione probatoria condotta nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso causale tra l'insorgenza della poliomielite e la somministrazione del vaccino "Salk" sulla base unicamente di una valutazione di astratta non pericolosità dello stesso alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca della somministrazione, senza ulteriormente indagarne la sicurezza in relazione alla fattispecie concreta, sotto il profilo dell'eventuale appartenenza a un lotto non correttamente prodotto o confezionato, tanto più che si trattava della somministrazione della terza dose in paziente che aveva già manifestato gravi e abnormi reazioni in occasione delle due precedenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34027 del 18/11/2022 (Rv. 666269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
34027
2022 …...
Variazione "in pejus" della situazione patrimoniale del danneggiato – Cass. n. 33537/2022Risarcimento del danno Art. 1223 c.c. - Prospettiva "differenzialista" - Variazione "in pejus" della situazione patrimoniale del danneggiato - Funzione "ultracompensativa" del risarcimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
La responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale da inadempimento dell'obbligazione professionale di progettazione e costruzione di un impianto di riscaldamento destinato a uno stabilimento industriale con riferimento ai costi necessari all'integrale smantellamento e rifacimento di quello preesistente, senza scomputare le spese che la società committente avrebbe comunque dovuto sostenere per procurarsi un impianto confacente alle caratteristiche dello stabilimento medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33537 del 15/11/2022 (Rv. 666346 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
33537
2022 …...
Occupazione senza titolo di immobile – Cass. n. 33645/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criteri.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1591
Corte
Cassazione
33645
2022 …...
Liquidazione del danno biologico trasmissibile "iure successionis" – Cass. n. 32916/2022Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Liquidazione del danno biologico trasmissibile "iure successionis" - Morte sopravvenuta del danneggiato direttamente cagionata dall'illecito - Riferimento alla durata effettiva della vita - Esclusione - Riferimento alla durata probabile della vita - Necessità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022 (Rv. 666113 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
32916
2022 …...
Risarcimento del danno conseguente al contagio – Cass. n. 32916/2022Igiene e sanita' pubblica - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 - Morte del danneggiato - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022 (Rv. 666113 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
32916
2022 …...
Quantificazione della rendita – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Quantificazione della rendita - Finalità e modalità - Coefficiente di capitalizzazione - Requisiti - Fattispecie.
Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di un coefficiente avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
31574
2022 …...
Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno – Cass. n. 28327/2022Responsabilità civile - causalità (nesso di) - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale – permanente - Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022 (Rv. 665955 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
28327
2022 …...
Prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo – Cass. n. 27389/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - "Fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo - Necessità - Sufficienza - Ragioni.
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022 (Rv. 665950 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
27389
2022
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Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione – Cass. n. 27016/2022Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Pronuncia sul Pan debeatur" - Presupposti - Conseguenze pregiudizievoli - Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisionale sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
27016
2022 …...