Art.2057. Danni permanenti.
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)Invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2057 …...
Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Natura e disciplina della rendita ex art. 2057 c.c. - "Opportune cautele" per il danneggiato - Necessità - Previsione "ex ante" di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta - Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI - Altri strumenti di cautela - Fattispecie.
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere "ex ante" i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a fare applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenuto non rispettoso del precetto dell'art. 1223 c.c., in quanto concepito per la liquidazione di una imposta e, soprattutto, avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1872, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059
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31574
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Quantificazione della rendita – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Quantificazione della rendita - Finalità e modalità - Coefficiente di capitalizzazione - Requisiti - Fattispecie.
Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di un coefficiente avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059
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31574
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Forma privilegiata di risarcimento – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Forma privilegiata di risarcimento - Fondamento - Fattispecie di applicazione - Lesioni di lieve o media entità - Inopportunità della liquidazione in forma di rendita.
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento, poiché consente di considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso; viceversa, la liquidazione in forma di rendita non è affatto opportuna in caso di lesioni di lieve o media entità, perché il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059
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Facoltà del giudice anche in appello – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni.
In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101
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Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia – Cass. n. 31574/2022Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Revisione della rendita - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
In tema di liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., è ammissibile la revisione della rendita determinata dal giudice in caso di aggravamenti che non fossero accertabili, né prevedibili, al momento della pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_112
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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015Lesioni di non lieve entità - Danno morale - Autonomia rispetto al danno biologico - Conseguenze - Separata liquidazione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015
Nel caso di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell'ambito applicativo delle lesioni cd. micro permanenti di cui all'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il danno morale costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali presi in considerazione dall'art. 138 del menzionato d.lgs. n. 209 del 2005, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015
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