Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345