Skip to main content

Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)

Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell’incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri.

L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056