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"Compensatio lucri cum danno" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)

Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione - Necessità - Somme future - Estensione - Condizioni.

Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223