Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.
Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223