Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Accordo sui compensi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288 - 01)Accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Avvocato e procuratore – onorari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13750 del 22/05/2025 (Rv. 674892 - 01)Domanda di condanna separata dei singoli convenuti - Determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite - Cumulo del valore delle singole domande - procedimento civile - litisconsorzio facoltativo.
In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod. Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_010 …...
Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Spese di C.T.U. - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-01)Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 , Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Condanna alle spese -locazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20033 del 18/07/2025 (Rv. 675434 - 01)Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) - trasferimento a titolo oneroso - versamento del prezzo - Prelazione urbana ex art. 38 della l. 392 del 1978 - Determinazione del valore della causa - Criteri di cui all'art.15, comma 1, c.p.c. - Applicazione - Fondamento.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore delle controversie in materia di prelazione urbana, avendo la relativa domanda natura reale in considerazione del possibile esercizio dell'azione di riscatto ex art. 39 l. n. 392 del 1978, si determina ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20033 del 18/07/2025 (Rv. 675434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_015 …...
Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20033 del 18/07/2025 (Rv. 675434 - 01)Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) - trasferimento a titolo oneroso - versamento del prezzo - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Prelazione urbana ex art. 38 della l. 392 del 1978 - Determinazione del valore della causa - Criteri di cui all'art.15, comma 1, c.p.c. - Applicazione - Fondamento.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore delle controversie in materia di prelazione urbana, avendo la relativa domanda natura reale in considerazione del possibile esercizio dell'azione di riscatto ex art. 39 l. n. 392 del 1978, si determina ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20033 del 18/07/2025 (Rv. 675434 - 01)
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Onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 03)Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur a fronte di una nota dettagliata riguardante le spese borsuali sostenute dalla parte vittoriosa, aveva liquidato le stesse nella misura forfetaria di 200 euro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 03)
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"Ius superveniens" - nota delle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale forfetaria degli esborsi - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fattispecie.
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la decisione di merito che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di Euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di Euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
"Ius superveniens" - responsabilita' aggravata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19641 del 16/07/2025 (Rv. 675234 - 01)Lite temeraria - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze.
Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19641 del 16/07/2025 (Rv. 675234 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)Procedura di correzione di errore materiale - Spese giudiziali - Esperimento per erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali documentate - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Giudizio di rinvio - giudice del rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_385 …...
Condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16596 del 20/06/2025 (Rv. 675112 - 01)Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16596 del 20/06/2025 (Rv. 675112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Condanna alle spese - soccombenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288-01)Determinazione - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Ausiliari del giudice - consulente tecnico - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13385 del 20/05/2025 (Rv. 674686 - 01)Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP.
La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13385 del 20/05/2025 (Rv. 674686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_696_2, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Civ_art_2043
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Sentenza - esecuzione provvisoria (della) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13432 del 20/05/2025 (Rv. 675519 - 01)Appello - sospensione - procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo del procedimento principale.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13432 del 20/05/2025 (Rv. 675519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_091
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Onorari - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13057 del 16/05/2025 (Rv. 675556 - 01)Aumento o riduzione dei compensi ex art. 4, commi 2 e 4, del d.m. n. 55 del 2014 - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
In tema di compensi di avvocato, gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla stessa posizione processuale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13057 del 16/05/2025 (Rv. 675556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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Falso civile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 02)Querela di falso - decisione.
In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_221
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Condanna alle spese - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01)Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Provvedimenti d'urgenza - Sub procedimento cautelare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-02)Liquidazione delle spese - Valutazione complessiva dell’esito della controversia - Necessità.
La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_669 …...
Intervento in causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-02)Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore - Ammissibilità - Condizioni.
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_274 …...
Determinazione del valore della controversia - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 955 del 15/01/2025 (Rv. 673568-01)Accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Oggetto e complessità della singola controversia - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di spese processuali e ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 955 del 15/01/2025 (Rv. 673568-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_675, Cod_Proc_Civ_art_679 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)Provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Fallimento - organi preposti al fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)Giudice delegato - provvedimenti - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Difensori - mandato alle liti (procura) - fallimento ed altre procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 13/01/2025 (Rv. 673637-01)Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 13/01/2025 (Rv. 673637-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31137 del 05/12/2024 (Rv. 672849-01)Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all'Amministrazione di appartenenza - Ammissibilità - Art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario.
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31137 del 05/12/2024 (Rv. 672849-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Onorari - parere del consiglio dell'ordine - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24640 del 13/09/2024 (Rv. 672427-01)Spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Addebito al professionista - Condizioni.
In tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24640 del 13/09/2024 (Rv. 672427-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_63 …...
Spese giudiziali - beni indivisi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_599, Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_2770, Cod_Civ_art_2777 …...
Condanna alle spese - Rigetto dell’appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)Regolamentazione delle spese di lite - Valutazione dell’esito globale della lite - Necessità - Fattispecie.
Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Condanna alle spese - spese processuali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024 (Rv. 672182-01)Opposizione a decreto ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001 - Assimilabilità ad appello avverso decreto di rigetto - Esclusione - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001, avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024 (Rv. 672182-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Condanna alle spese - soccombenza - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024 (Rv. 671471-01)Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. - Totale soccombenza - Necessità.
La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024 (Rv. 671471-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024 (Rv. 671396-01)Avvocato e procuratore - onorari - Giudizio di divorzio - Domanda per l'ottenimento dell'assegno - Liquidazione delle spese di lite - Controversia di valore indeterminabile - Esclusione - Causa relativa ad assegni alimentari - Applicabilità.
In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024 (Rv. 671396-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_013, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
"ius superveniens" - liquidazione - Spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024 (Rv. 671357-01)Liquidazioni giudiziali successive alla entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014 - Prestazione effettuata nella vigenza della precedente regolamentazione - Applicabilità dei nuovi parametri - Condizioni - Fondamento.
Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024 (Rv. 671357-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_671 …...
"ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art0_96, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - ricorso - inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083 Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Condanna alle spese - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.
La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Motivo di ricorso contenente doglianza relativa alla liquidazione omnicomprensiva degli onorari - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024 (Rv. 671127-01)Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024 (Rv. 671127-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Litisconsorzio - facoltativo - avvocato e procuratore - onorari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Liquidazione degli onorari - Determinazione del compenso standard - Criteri.
In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Onorari - Processi con più parti - Liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)Determinazione del compenso standard - Maggiorazioni e riduzioni ex art. 4, commi 2, e 4 d.m. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_103 …...
"Ius superveniens" - liquidazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato - Istanza di decisione di una sola parte - Conseguenze - Rinuncia all’impugnazione non coltivata - Decisione di quella coltivata - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite.
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi - elenchi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024 (Rv. 670690-01)Controversie - procedimento - spese giudiziali - Spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Disoccupazione agricola - Controversie relative alla ripetizione delle somme erogate dall'INPS - Applicabilità.
In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024 (Rv. 670690-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_152 …...
Spese giudiziali - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza.
Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_095 …...
Potestà dei genitori - Provvedimento ex art. 403 c.c. - Reclamo - Statuizione sulle spese di lite - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8908 del 04/04/2024 (Rv. 671079-01)Necessità - Esclusione - Fondamento - Liquidazione comunque effettuata - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8908 del 04/04/2024 (Rv. 671079-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0403, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Processo equo - termine ragionevole - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024 (Rv. 670955-01)Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.
In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024 (Rv. 670955-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)Litisconsorzio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnazioni civili - appello - Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
"ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-02)Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Fattispecie.
Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, essendo stata detta istanza depositata deve essere effettuato oltre i termini dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3,comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al caso in esame).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373 …...
Assicurazione della responsabilità civile - Spese di lite - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 (Rv. 670137-01)Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. - Distinte domande - Necessità - Fattispecie.
In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 (Rv. 670137-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell’istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Consulenza tecnica - Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (Rv. 670079-01)Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Art. 4 d.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità della maggiorazione anche nei casi in cui l'avvocato difenda più soggetti contro le domande proposte da più parti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto delle domande proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite dall'Avvocatura dello Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l'aumento previsto dal citato articolo 4, tenendo conto del numero delle parti soccombenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024 (Rv. 670079-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024 (Rv. 670074-01)"ius superveniens" - liquidazione - Onere della prova relativo alla dimostrazione che la parte vittoriosa è un soggetto IVA - A carico del soccombente - Condizioni.
In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024 (Rv. 670074-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)Procedimento di amministrazione di sostegno - Intervento dei parenti - Corrispondenza all'intervento adesivo dipendente - Esclusione - Ragioni - Difetto di interesse - Assimilazione a tale istituto - Sussistenza - Conseguenze sul thema decidendum - Esclusione del litisconsorzio processuale - Condanna alle spese - Possibilità.
Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0406, Cod_Civ_art_0417, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34670 del 12/12/2023 (Rv. 669695 - 01)Pronuncia di incompetenza - Omessa statuizione sulle spese - Mancata riassunzione dinanzi al giudice competente - Effetti - Improcedibilità dell'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34670 del 12/12/2023 (Rv. 669695 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Spese giudiziali civili - di cassazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)Impugnabilita' in cassazione - Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32380 del 21/11/2023 (Rv. 669497 - 01)Esercizio in sede penale - Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Sussistenza - Fondamento.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32380 del 21/11/2023 (Rv. 669497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_282 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa ad istanza di parte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto "maggiormente soccombente" - Criteri.
In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - Somma attribuita - Ratio - Conseguenze nel giudizio di appello.
In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)Spese non ripetibili - procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Natura giudiziale - Esclusione - Liquidazione.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposCod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_696_2to la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)
Riferimenti normativi …...
difensori - gratuito patrocinio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)Rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - spese non ripetibili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)Spese per il rilascio della cartella clinica - Ripetibilità - Eccezioni - Fondamento.
Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 - 01)Accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. - Spese - A carico del richiedente - Regolazione globale con la sentenza che definisce il merito - Necessità.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_696_2, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 02)Provvedimento sulle spese - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_696, Cod_Proc_Civ_art_696_2 …...
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 02)Spese processuali - Procedimento sommario di cognizione - Liquidazione del compenso per la fase istruttoria - Necessità - Fondamento.
In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione ex lege di responsabilità aggravata - Sussistenza.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.
La prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Civ_art_1292 …...
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 01)Procedimento disciplinare - impugnazioni - Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Individuazione - Ministero della Giustizia - Esclusione - Costituzione in giudizio del Ministero intimato - Conseguenze - Condanna alle spese del ricorrente.
Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell’apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28167 del 06/10/2023 (Rv. 668908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Modifica del capo relativo alle spese - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023 (Rv. 669163 - 01)Mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.
In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023 (Rv. 669163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Avvocato del fallimento - Compensi per prestazioni giudiziali - Decreto di liquidazione del giudice delegato - Liquidazione delle spese legali da parte del giudice della causa - Rapporti.
In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura fallimentare liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello individuato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia passi in giudicato, quest'ultimo determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata e il difensore, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto di pretendere la differenza a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non sia già avvenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27586 del 29/09/2023 (Rv. 669142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023 (Rv. 668909 - 01)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Necessità - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023 (Rv. 668909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità – Fondamento - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - lite temeraria
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01)Autorità amministrativa costituitasi personalmente a mezzo di funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione - Liquidazione delle spese - Spettanza - Condizioni.
L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01)
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)Nota delle spese - Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto.
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Arbitrato - arbitri - ricusazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_815, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Avvocato e procuratore – giudizi disciplinari Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Impugnazione davanti al C.N.F. - Provvedimento di assoluzione emesso all'esito - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza - Ragioni - Rilevanza della difesa personale dell'incolpato - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Avvocato e procuratore – giudizi disciplinari Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Impugnazione davanti al C.N.F. - Provvedimento di assoluzione emesso all'esito - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza - Ragioni - Rilevanza della difesa personale dell'incolpato - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)
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Procedimento civile – Difensori - gratuito patrocinio Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023 (Rv. 668016 - 01)Patrocinio a spese dello stato – Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023 (Rv. 668016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Procedimento civile – difensori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023 (Rv. 668016 - 01)Gratuito patrocinio - patrocinio a spese dello stato – Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18162 del 26/06/2023 (Rv. 668016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Spese giudiziali civili - di cassazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01)Giudizio di rinvio - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Rinvio in sede civile - Potere del giudice civile di provvedere sulle spese del giudizio penale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo.
In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Omessa liquidazione delle spese vive – Cass. n. 14006/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_391_2
Corte
Cassazione
14006
2023 …...
Erronea valutazione del valore della causa – Cass. n. 13810/2023Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Errore di fatto revocatorio - Erronea valutazione del valore della causa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che - all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13810 del 19/05/2023 (Rv. 667954 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
13810
2023 …...
Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. – Cass. n. 12531/2023Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Domanda di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Esclusione - Fondamento.
In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023 (Rv. 667779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
12531
2023 …...
Accoglimento della domanda – Cass. n. 11125/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.
I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11125 del 27/04/2023 (Rv. 667743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
11125
2023 …...
Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica – Cass. n. 10767/2023Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269
Corte
Cassazione
10767
2023 …...
Chiamata del terzo in garanzia impropria – Cass. n. 10364/2023Spese giudiziali civili - intervento in causa - Chiamata del terzo in garanzia impropria - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Ragioni - Fattispecie.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
10364
2023 …...
Assenza di convenzione tra le parti – Cass. n. 9815/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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Cassazione
9815
2023 …...
Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio – Cass. n. 9609/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Pregiudizio per il credito relativo al rimborso delle spese processuali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
A fondamento dell'azione revocatoria contro un atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio non può essere posta la sussistenza di un pregiudizio per il credito afferente alla refusione delle relative spese processuali, dal momento che il corrispondente diritto sorge solo con la sentenza che pronunci la condanna al pagamento delle stesse a carico della parte soccombente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda revocatoria proposta nel corso di un processo, sul presupposto che, non potendo considerarsi esistente, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, il credito relativo al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9609 del 07/04/2023 (Rv. 667321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio – Cass. n. 9448/2023Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Applicabilità - Modalità.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023 (Rv. 667527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Rigetto con statuizione delle spese – Cass. n. 9344/2023Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - separazione personale dei coniugi – procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - provvisori - Divorzio - Reclamo ex art. 708, u.c., c.p.c. - Rigetto con statuizione delle spese - Proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9344 del 05/04/2023 (Rv. 667484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_2909
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Pluralità di difensori di detti eredi – Cass. n. 8688/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Pluralità di eredi di parte processuale deceduta - Medesima posizione processuale - Pluralità di difensori di detti eredi - Soccombenza della controparte - Conseguenze - Liquidazione di un unico compenso complessivo, con riferimento a tutti gli eredi - Necessità - Eventuale maggiorazione compenso - Ammissibilità.
Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8688 del 28/03/2023 (Rv. 667506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente – Cass. n. 8571/2023Avvocato e procuratore - onorari - parere del consiglio dell'ordine - Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell'ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2023 (Rv. 667315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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Liquidazione del compenso per detta fase – Cass. n. 8561/2023Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Liquidazione delle spese di lite - Fase istruttoria - Assenza di attività - Liquidazione del compenso per detta fase - Necessità - Fondamento.
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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Proposta transattiva – Cass. n. 7591/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Condanna ex art.91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. - Natura - Ambito - Proposta transattiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione. Ne consegue che, in tale ambito non sono ricomprese le proposte transattive che, a differenza di quella conciliativa giudiziale, possono riguardare anche rapporti ulteriori da quello dedotto in causa intercorrenti tra le stesse parti difettando, pertanto, in tali casi il confronto richiesto dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023 (Rv. 667299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Pronunzia in favore del contumace vittorioso – Cass. n. 7361/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 (Rv. 667047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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