Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore - Ammissibilità - Condizioni.
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_274