"Ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.
Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_075 …...
Spese giudiziali - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza.
Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_095 …...
Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata – Cass. n. 18676/2022Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_632
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Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo – Cass. n. 11241/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_632, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_095
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Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo – Cass. n. 7231/2022Spese giudiziali civili - esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - Possibilità di recupero dal debitore principale - Sussistenza - Ragioni.
In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7231 del 04/03/2022 (Rv. 664442 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_095
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - spese di registrazione - Cass. n. 16061/2020Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - spese di registrazione - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Difensore dichiarato distrattario - Legittimazione alla registrazione dell'ordinanza - Sussistenza - Conseguenze.
Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza") - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che, qualora il difensore distrattario abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta, adempie un'obbligazione tributaria solidale nell'interesse del creditore procedente e per effetto del pagamento acquista il diritto di regresso che sarebbe spettato alla parte, nel cui interesse è stato eseguito, nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16061 del 28/07/2020 (Rv. 658679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_1203
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Crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Cass. n. 15447/2020Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - spese giudiziali civili .
Quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato - oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo - del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15447 del 21/07/2020 (Rv. 658506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553
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Spese Giudiziali - Liquidazione delle spese di esecuzione - Cass. n. 10420/2020Esecuzione Forzata - Spese Giudiziali - Liquidazione delle spese di esecuzione - Comprensione delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.
In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell’esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del "debitor debitoris", questo fa capo per la differenza "ab origine" al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10420 del 03/06/2020 (Rv. 657992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095
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Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)Liquidazione delle spese di esecuzione - Comprensione delle spese di registrazione nell'ordinanza di assegnazione - Omessa registrazione dell'ordinanza al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo, “debitor debitoris” - Irrilevanza - Richiesta successiva di rimborso delle spese di registrazione, eventualmente in sede esecutiva -Ammissibilità.
In tema di esecuzione forzata mediante l'espropriazione di crediti presso terzi, qualora l'ordinanza di assegnazione ponga espressamente a carico del debitore esecutato le spese di registrazione, il relativo ammontare deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore ex art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo autonomo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo originario debitore, avendo egli già conseguito piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva. In simili circostanze, risulta irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo "debitor debitoris", le spese di registrazione non fossero state pretese o riscosse poiché, non essendo stata ancora registrata l'ordinanza, la somma non era stata neppure anticipata dal creditore procedente; infatti, trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_552
ESECUZIONE FORZATA
ASSEGNAZIONE
BENI ASSEGNANDI
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Esecuzione forzata - spese giudiziali – Cass. n. 1004/2020 (2)Spese dell'esecuzione liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095
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Accertamento strumentale alla distribuzione del ricavatoSpese giudiziali civili - in genere - liquidazione - funzione - accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato – efficacia esecutiva e di giudicato – esclusione - conseguenze – irripetibilità delle spese rimaste insoddisfatte. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018
>>> Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018 …...
Spese giudiziali civili - processo di esecuzione – Cass. n. 30457/2011Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Provvedimento di liquidazione delle spese - Efficacia esecutiva del capo sulle spese - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30457 del 30/12/2011
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