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"Ius superveniens" - nota delle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)

Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale forfetaria degli esborsi - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fattispecie.

In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la decisione di merito che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di Euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di Euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091,  Cod_Proc_Civ_art_092