Condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16596 del 20/06/2025 (Rv. 675112 - 01)Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16596 del 20/06/2025 (Rv. 675112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Consulenza tecnica - Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 02)Provvedimento sulle spese - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 (Rv. 669190 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_696, Cod_Proc_Civ_art_696_2 …...
Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali – Cass. n. 15383/2023Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - comunicazioni alle parti - Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. - Limiti.
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15383 del 31/05/2023 (Rv. 667940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_090
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Cassazione
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Mera registrazione audiovisiva – Cass. n. 27773/2022Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità di partecipazione delle parti - Sussistenza - Mera registrazione audiovisiva - Lesione del diritto di difesa - Nullità della consulenza - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 (Rv. 665644 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157
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Cassazione
27773
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Intervento adesivo dipendente – Cass. n. 1589/2022Spese giudiziali civili - intervento in causa - somministrazione (contratto di) - durata - contratto a tempo indeterminato - Intervento adesivo dipendente - Soccombenza dell'attore - Condanna alle spese in favore dell'interveniente - Ammissibilità - Fondamento.
L'interventore adesivo dipendente (nella specie, l'Ente impositore intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione) ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022 (Rv. 663707 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105
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Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio – Cass. n. 26992/2021Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_090
Corte
Cassazione
26992
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Contestata applicazione di un determinato scaglione – Cass. n. 23132/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Contestata applicazione di un determinato scaglione - Indicazione del valore della controversia - Necessità.
In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
23132
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Condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione - Cass. n. 18128/2020 Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione -Ammissibilità - Condizioni - Violazione del divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - Applicabilità anche al caso di cd. soccombenza virtuale.
SPESE GIUDIZIALI
CONDANNA
IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 (Rv. 658963 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Consulenza tecnica d'ufficio - Spese – Cass. n. 11068/2020Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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11068
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onorari - in genere - liquidazione - determinazione del valore della controversiaAvvocato - onorari - in genere - liquidazione - determinazione del valore della controversia - criteri - rigetto della domanda - criterio del "disputatum" – applicabilità - avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - in genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
>>> In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 7401/2016Impugnazione - Notificazione a litisconsorte processuale in appello - Assenza di domande nei confronti del litisconsorte - Irrilevanza - Diritto alla liquidazione delle spese - A carico del soccombente - Sussistenza.
Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016
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Spese giudiziali civili - in genere – Cass. n. 9813/2015Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
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spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Cass. n. 1023/2013Potere di ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013 Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Napoli, decidendo l'opposizione proposta da Vi..... Emanuele avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della somma dovuta per omessi e ritardati versamenti relative alle giocate, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'Amministrazione alle spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.La Corte di appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione dell'Amministrazione relative alla regolazione delle spese processuali, dichiarava integralmente compensate le spese processuali del primo grado di giudizio e compensava te spese del secondo grado (sentenza dell'8 febbraio 2006).2. Avverso la suddetta sentenza, Vi..... propone ricorso per cassazione con due motivi.Il Ministero dell'economia e delle finanze, ritualmente intimato, non svolge difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Entrambi i motivi di ricorso attengono alla disposta compensazione delle spese processuali di primo grado.2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. 2.1. La Corte di merito, rilevato che, ai …...
Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011Domanda di valore indeterminato, da accertarsi in corso di causa - Rigetto della domanda per accoglimento di eccezione preliminare di merito - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità.
In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito, quale l'eccezione di prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.
A norma dell'art. 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011Pluralità di domande - Individuazione dello "scaglione" di appartenenza - Più domande di valore indeterminabile ed una domanda di risarcimento del danno di valore determinato - Cumulabilità - Conseguenze - Valore indeterminabile della causa.
Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16318 del 26/07/2011
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1953 del 29/05/1976Con beneficio d'inventario - spese - carico dell'eredita’ - disciplina dell'art 90 cod proc civ - prevalenza - esclusione - limiti.*
Con lo stabilire che 'le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'erede', l'art 511 cod civ detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art 90 cod proc civ, che rimane operante solo per quanto attiene all'Onere dell'anticipazione.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1953 del 29/05/1976
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