Procedimento disciplinare - Esponente – mancata comparizione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale
Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitraria e non condivisibile.
Infatti, la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025 …...
Procedimento disciplinare - Acquisizione della prova - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025 …...
Procedimento disciplinare - accesso agli atti - Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 10 ottobre 2025Il COA di Venezia chiede di sapere se, in sede di comunicazione all’iscritto dell’esposto nei suoi confronti, con contestuale invito a presentare controdeduzioni entro venti giorni, sia tenuto a trasmettere all’iscritto anche la relativa documentazione e, in caso contrario, come debbano essere gestite eventuali richieste di accesso agli atti prima della trasmissione degli atti al CDD.
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’attività posta in capo al COA dall’articolo 50 della legge n. 247/2012 e dall’articolo 11, comma 1 del regolamento CNF n. 2/2014 si limita a un obbligo di mera trasmissione degli atti al CDD, cui la norma unisce un adempimento funzionale ad anticipare l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato.
Come chiarito dal CNF fin dal parere n. 80/2015 “al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.”
Pertanto, l’invio degli atti al CDD deve avvenire immediatamente e contestualmente alla comunicazione all’iscritto dell’esposto a suo carico.
D’altra parte, la circostanza che sia posto in capo al COA l’obbligo di invitare l’interessato a controdedurre entro venti giorni (evidentemente, dinanzi al CDD) ha la finalità di anticipare dell’esercizio della difesa da parte dell’interessato. Da ciò discende che lo stesso debba essere messo nella condizione di presentare le proprie controdeduzioni nel termine individuato dalla norma: pertanto, se ne deduce che il COA debba trasmettere all’interessato – contestualmente alla comunicazione e all’invito – anche la documentazione rilevante.
Ciò …...
Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025Decisione CDD impugnata perché era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento
L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale - non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum
(Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione CDD impugnata perché, a suo dire, si era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento. Il CNF, dato atto che il CDD aveva in realtà accertato l’esistenza del fatto e la sua rilevanza deontologica anche in via autonoma e non soltanto in base alla sentenza penale, ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025 …...
Procedimento disciplinare - acquisizione della prova - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 93 del 4 aprile 2025Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento.
Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare.
Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore …...
Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile - L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite - L’assenza dell’esponente all’udienza dibattimentale non ha di per sè rilevanza istruttoria favorevole all’incolpato - La mancata conferma dell’esposto in sede dibattimentale - Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria
L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile
L’esposto disciplinare non è equiparabile alla denuncia/querela prevista dal codice di rito penale e non soggiace pertanto alle forme tipiche previste da detto codice né peraltro a quelle previste per il rito civile (trattandosi di procedimento avente natura amministrativa e non giurisdizionale) sicché, qualora l’esposto sia presentato a mezzo difensore, non è necessario che la relativa procura rivesta la forma prevista dall’art. 83 cpc, ovverosia l’autentica della firma, essendo sufficiente l’attribuzione all’avvocato del potere di sottoscrivere, anche esso solo, l’esposto a nome della parte assistita.
L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite
Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove.
L’assenza dell’esponente all’udienza dibattimentale non ha di per sè rilevanza istruttoria favorevole all’incolpato
La mancata partecipazione dell’esponente all’udienza dibattimentale per la quale sia stato convocato non rileva quale sostanziale “prova contraria” rispetto all’esposto stesso.
La mancata conferma dell’esposto in sede dibattimentale
Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’ …...
Procedimento disciplinare - Cancellazione dell’incolpato dall’albo o registro - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 117 del 18 aprile 2025La cancellazione dell’incolpato dall’albo o registro nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati dell’incolpato, con conseguente stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile fino ad eventuale reiscrizione del professionista nell’albo o registro.
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Procedimento disciplinare - Esponente – mancata comparizione -Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale
Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitraria e non condivisibile. Infatti, la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025 …...
Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare – Cass. n. 8777/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01 …...
Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
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Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Cass. n. 24377/2020Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie.
Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24377 del 03/11/2020 (Rv. 659457 - 01)
giudizio disciplinare
Consiglio Nazionale Forense
corte
cassazione
24377
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Cass. n. 5596/2020Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE
GIUDIZI DISCIPLINARI
PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest'ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5596 del 28/02/2020 (Rv. 657205 - 01)
corte
cassazione
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Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte haa rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017
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Ricusazione del giudice disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2017, n. 191La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)
I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2017, n. 191
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Ricusazione dell’intero Collegio giudicante - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
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Prescrizione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione
Gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell’incolpato, sono idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, trattandosi di atti ad efficacia istantanea che conservano, quindi, i propri effetti una volta prodottisi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
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Impugnazione Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che disponela citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133
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Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 - 2La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
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Procedimento disciplinare - rinvio dell’udienza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non puo` ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non puo` ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017
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Procedimento disciplinare - rinvio dell’udienza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017
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Contestazione degli addebiti – Cass. n. 13456/2017Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Contestazione degli addebiti - Specificità - Requisiti - Omessa o imprecisa indicazione della norma violata - Conseguenze - Fattispecie.
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l'art. 59, comma 1, lett. b), della l. n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all'incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con le indicazioni delle disposizioni violate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, sottolineando, comunque, la continuità, rispetto all'art. 53, comma 3, dell'attuale codice deontologico, degli artt. 5 del precedente, vigente all'epoca dei fatti, e 42-quater del r.d. n. 12 del 1941, relativamente alle incompatibilità dell'avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13456 del 29/05/2017 (Rv. 644367 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_59 …...
Ricusazione Collegio giudicante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
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Procedimento disciplinare- annullamento decisione e rinvio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016Procedimento disciplinare: annullamento della decisione di primo grado e rinvio al giudice a quo
In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiari la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale a quo per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell’incolpato ex art. 129 cpp (Nel caso di specie, nel dichiarare la nullità della decisione impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio, stante la prescrizione dell’azione disciplinare).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
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sospensione cautelare di un avvocato - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016diritto (europeo) all’audizione personale
La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al professionista deve riconoscersi il diritto di audizione personale, che può essergli eccezionalmente negato solo ove sia necessario procedere con indefettibile urgenza
(Nel caso di specie, un avvocato austriaco, condannato in sede penale per aver facilitato l’ingresso illegale di diversi moldavi in Austria attraverso l’Italia, lamentava di essere stato sospeso cautelarmente, dal proprio Consiglio Disciplinare, sulla base della sola istruttoria documentale ed in difetto di una sua audizione orale, che pure aveva richiesto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che l’efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice disciplinare non richiedeva un processo decisionale tanto urgente da escludere il diritto dell’incolpato all’audizione personale, ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) .
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016 (Blum vs. Austria)
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