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Art.59.(Procedimento disciplinare)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)

Capo II PROCEDIMENTO

Art. 59.(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

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Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare – Cass. n. 8777/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento. In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01 …...
Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112 corte cassazione 28176 2020 …...
Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Cass. n. 24377/2020
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie. Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24377 del 03/11/2020 (Rv. 659457 - 01) giudizio disciplinare Consiglio Nazionale Forense corte cassazione 24377 2020 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Cass. n. 5596/2020
Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione. AVVOCATO E PROCURATORE GIUDIZI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest'ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5596 del 28/02/2020 (Rv. 657205 - 01) corte cassazione 5596 2020 …...
Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017
La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte haa rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017   …...
Ricusazione del giudice disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2017, n. 191
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Ricusazione dell’intero Collegio giudicante - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017   …...
Prescrizione - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione Gli atti propulsivi del procedimento, come ad esempio la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell’incolpato, sono idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, trattandosi di atti ad efficacia istantanea che conservano, quindi, i propri effetti una volta prodottisi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017   …...
Impugnazione Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133
La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR) La deliberazione dei Consigli territoriali che disponela citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 133   …...
Procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017 - 2
La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR) La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017   …...
Procedimento disciplinare - rinvio dell’udienza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017
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Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017   …...
Contestazione degli addebiti – Cass. n. 13456/2017
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Contestazione degli addebiti - Specificità - Requisiti - Omessa o imprecisa indicazione della norma violata - Conseguenze - Fattispecie. Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l'art. 59, comma 1, lett. b), della l. n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all'incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con le indicazioni delle disposizioni violate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, sottolineando, comunque, la continuità, rispetto all'art. 53, comma 3, dell'attuale codice deontologico, degli artt. 5 del precedente, vigente all'epoca dei fatti, e 42-quater del r.d. n. 12 del 1941, relativamente alle incompatibilità dell'avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13456 del 29/05/2017 (Rv. 644367 - 01) Riferimenti normativi: L_247_2012_59 …...
Ricusazione Collegio giudicante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9   …...
Procedimento disciplinare- annullamento decisione e rinvio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
Procedimento disciplinare: annullamento della decisione di primo grado e rinvio al giudice a quo In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiari la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale a quo per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell’incolpato ex art. 129 cpp (Nel caso di specie, nel dichiarare la nullità della decisione impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio, stante la prescrizione dell’azione disciplinare). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016   …...
sospensione cautelare di un avvocato - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016
diritto (europeo) all’audizione personale La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al professionista deve riconoscersi il diritto di audizione personale, che può essergli eccezionalmente negato solo ove sia necessario procedere con indefettibile urgenza (Nel caso di specie, un avvocato austriaco, condannato in sede penale per aver facilitato l’ingresso illegale di diversi moldavi in Austria attraverso l’Italia, lamentava di essere stato sospeso cautelarmente, dal proprio Consiglio Disciplinare, sulla base della sola istruttoria documentale ed in difetto di una sua audizione orale, che pure aveva richiesto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che l’efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice disciplinare non richiedeva un processo decisionale tanto urgente da escludere il diritto dell’incolpato all’audizione personale, ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) . Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016 (Blum vs. Austria)   …...

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