Art.58.(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 58.(Notizia di illecito disciplinare fase istruttoria pre-procedimentale)
1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
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Documenti collegati:
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La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l’incolpato ammetta le proprie responsabilità e dimostri consapevolezza del proprio errore ove tale suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
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Illeciti disciplinari - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024La presunzione di colpa a carico dell’incolpato - Coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti
In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdf consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, sicché vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico dell’incolpato.
L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto.
Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
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Impugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo del relativo termineConsiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021
Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto), da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine di 30 giorni, che decorre: per il COA, dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. n. 247/2012) e, per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura.
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Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico
L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).
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Illeciti disciplinari - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte haa rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231)
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Illecito disciplinare - Danno risarcibile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile
Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilita` ed al rispetto che gli iscritti devono a sè stessi ed alla classe alla quale appartengono.
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178 - 2L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui
La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, durante l’udienza il professionista aveva definito la collega di controparte -con dichiarazione poi riportata a verbale- una persona “bugiarda”, “povera matta”, con “seri problemi mentali”, un “sacco di debiti in giro” e “piena di procedimenti disciplinari in tutta Italia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrilevante l’asserita provocazione altrui, peraltro non provata).
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139
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Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”
In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017Nuova legge forense - Ricorso e controricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Termini per la proposizione - Individuazione - Fondamento.
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera il termine ordinario previsto dall'art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull'ordinamento della professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui
La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
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