Skip to main content

Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025

L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile - L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite - L’assenza dell’esponente all’udienza dibattimentale non ha di per sè rilevanza istruttoria favorevole all’incolpato - La mancata conferma dell’esposto in sede dibattimentale - Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria

L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile

L’esposto disciplinare non è equiparabile alla denuncia/querela prevista dal codice di rito penale e non soggiace pertanto alle forme tipiche previste da detto codice né peraltro a quelle previste per il rito civile (trattandosi di procedimento avente natura amministrativa e non giurisdizionale) sicché, qualora l’esposto sia presentato a mezzo difensore, non è necessario che la relativa procura rivesta la forma prevista dall’art. 83 cpc, ovverosia l’autentica della firma, essendo sufficiente l’attribuzione all’avvocato del potere di sottoscrivere, anche esso solo, l’esposto a nome della parte assistita.

 

L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite

Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove.

L’assenza dell’esponente all’udienza dibattimentale non ha di per sè rilevanza istruttoria favorevole all’incolpato

La mancata partecipazione dell’esponente all’udienza dibattimentale per la quale sia stato convocato non rileva quale sostanziale “prova contraria” rispetto all’esposto stesso.

 

La mancata conferma dell’esposto in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.

 

Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria

L’indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre (art. 59, co. 1, lett. d, n. 4, L. n. 247/2012, nonché art. 21 co. 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014) costituisce una condizione necessaria dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni, essendo in ogni caso escluso che la deposizione testimoniale possa riguardare giudizi personali o valutazioni del teste, come ad esempio quello di riferire sulla correttezza, serietà professionale, ecc. dell’incolpato. In sostanza, l’ammissibilità e la rilevanza della richiesta istruttoria non può essere presunta dai fatti dell’esposto ma deve evincersi dalla richiesta stessa (Nel caso di specie, l’istanza istruttoria dell’incolpato indicava alcuni testi che avrebbero dovuto deporre “sui fatti esposti”, senza tuttavia chiarire quali).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025