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Procedimento disciplinare - accesso agli atti - Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 10 ottobre 2025

Il COA di Venezia chiede di sapere se, in sede di comunicazione all’iscritto dell’esposto nei suoi confronti, con contestuale invito a presentare controdeduzioni entro venti giorni, sia tenuto a trasmettere all’iscritto anche la relativa documentazione e, in caso contrario, come debbano essere gestite eventuali richieste di accesso agli atti prima della trasmissione degli atti al CDD.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L’attività posta in capo al COA dall’articolo 50 della legge n. 247/2012 e dall’articolo 11, comma 1 del regolamento CNF n. 2/2014 si limita a un obbligo di mera trasmissione degli atti al CDD, cui la norma unisce un adempimento funzionale ad anticipare l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato.

Come chiarito dal CNF fin dal parere n. 80/2015 “al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).

Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.”

Pertanto, l’invio degli atti al CDD deve avvenire immediatamente e contestualmente alla comunicazione all’iscritto dell’esposto a suo carico.

D’altra parte, la circostanza che sia posto in capo al COA l’obbligo di invitare l’interessato a controdedurre entro venti giorni (evidentemente, dinanzi al CDD) ha la finalità di anticipare dell’esercizio della difesa da parte dell’interessato. Da ciò discende che lo stesso debba essere messo nella condizione di presentare le proprie controdeduzioni nel termine individuato dalla norma: pertanto, se ne deduce che il COA debba trasmettere all’interessato – contestualmente alla comunicazione e all’invito – anche la documentazione rilevante.

Ciò vale a escludere in radice qualunque rilevanza dell’esercizio del diritto di accesso, nella breve fase procedimentale che interessa il COA. Si precisa, ad ogni buon conto, che – considerato che è la legge stessa a precisare che il CDD è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 legge n. 247/12) – ogni ulteriore competenza relativa all’esercizio del diritto di accesso non potrà che concentrarsi in capo al CDD al quale, peraltro, gli atti vengono tempestivamente e immediatamente trasmessi dal COA.

Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 10 ottobre 2025

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