Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11464 del 01/05/2025 (Rv. 674828 - 01)Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 - Misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione - Complessivo superamento del limite annuale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, di cui all'art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell'ordine forense, nell'altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata …...
Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 – Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025Misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio della professione – Complessivo superamento del limite annuale – Ammissibilità – Fondamento.
In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall’esercizio della professione, di cui all’art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l’identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell’ordine forense, nell’altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata. (mass. uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025 …...
Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
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2020 …...
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 giugno 2019
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 giugno 2019
Riferimenti normativi: l_247_2012_60 …...
Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 215Sospensione cautelare: l’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 60, comma 6, della legge 247/12), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 215
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Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 5Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015
A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento a fatti precedenti ovvero commessi nella vigenza di tale ultima norma (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 4Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare
In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l’eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 3La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 2I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. Mascherin, rel. Picchioni- sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 22358 del 26/09/2017Delibera di esecuzione di sospensione cautelare - Impugnazione dinanzi al CNF - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l’incidenza di detta delibera sullo “status” dell’avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all’idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017 …...
Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 - 3La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Nella specie, al professionista veniva comminata la sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che egli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente, a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, che aveva confermato in sede di appello la legittimità del provvedimento cautelare).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 …...
Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense – Cass. n. 18984/2017Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense - Natura giuridica - Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 65 della l. n. 247 del 2012 - Ragioni.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui "ratio" va identificata nell’esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18984 del 31/07/2017 (Rv. 645130 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_60, L_247_2012_65 …...
Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 - 2La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 …...
Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42
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Adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42
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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 5La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 4Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 3I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 2La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in primo grado alla pena della reclusione per anni tre e mesi tre quale assessore provinciale ai lavori pubblici).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
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Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare adducendo giudizi prognostici sugli sviluppi favorevoli dell’appello proposto in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
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Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare
La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, ora art. 60 l_247_2012_) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a)la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori). Quanto al primo requisito, l’applicazione della misura cautelare ex art. 43, comma 3°. R.D.L. n. 1578/1933, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, richiede soltanto una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista e prescinde quindi dalla valutazione di fondatezza delle stesse, che deve invece formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare; ciò che rileva, dunque, è la gravità in astratto delle imputazioni penali, indipendentemente dalla loro fondatezza, al fine di stabilire se sussiste un’incompatibilità morale, prima che giuridica, con l’esercizio della professione; quanto all’altro requisito (c.d. strepitus fori) esso si sostanzia nello “allarme” che la vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine. Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della …...