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Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025

Decisione CDD impugnata perché era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento

L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale - non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum 

(Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione CDD impugnata perché, a suo dire, si era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento. Il CNF, dato atto che il CDD aveva in realtà accertato l’esistenza del fatto e la sua rilevanza deontologica anche in via autonoma e non soltanto in base alla sentenza penale, ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025