Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XX: DELL'ASSICURAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1882. Nozione.
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Art. 1882. Nozione.
1. L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
la giurisprudenza
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Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Inadempimento - Presupposti - Criterio di accertamento - Prognosi postuma - Rilevanza - Fattispecie.
L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 (Rv. 658418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2909
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - Contenuto dello scambio sinallagmatico - Premio - Esclusione - Incidenza - Limiti - Delimitazione dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore - Conseguenze in tema di causa in concreto - Fattispecie.
In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei; la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale. (In applicazione del principio massimato, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, fra le possibili interpretazioni di alcune clausole di esclusione della garanzia assicurativa, aveva accolto quella che aveva reso praticamente nullo il rischio garantito dall'assicuratore e priva di utilità pratica per l'assicurato la polizza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020 (Rv. 658318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1896, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1882
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2020

Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2952

Interpretazione delle clausole sull'estensione e la portata del rischio assicurato - Valutazione demandata esclusivamente al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8810 del 12/05/2020 (Rv. 657914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1882
corte
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8810
2020

Assicurazione della responsabilità civile - Eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore chiamato in causa - Effetto estintivo nei confronti dell'assicurato - Sussistenza - Tardività dell'analoga eccezione del detto assicurato - Irrilevanza.
In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31071 del 28/11/2019 (Rv. 655976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2939, Cod_Civ_art_1306

Assicurazione - assicurazione sulla vita - Premio versato all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare - Natura del contratto - Polizza assicurativa sulla vita ovvero investimento in uno strumento finanziario - Criteri interpretativi.
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate ”unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019

Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nelle polizze ”unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l’esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratto in corso - Prosecuzione "ope legis" - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Conseguenze - Prededucibilità del credito del contraente “in bonis” - Sussistenza - Fattispecie.
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018 (Rv. 651472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_187, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - contratto in corso - prosecuzione "ope legis" - dichiarazione di scioglimento del commissario - conseguenze - prededucibilità del credito del contraente “in bonis” - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018
>>> Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018

Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - assicurazione della responsabilità civile – clausole “on claims made basis” – atipicità – esclusione - deroga al modello legale di cui all’art. 1917, comma 1, c.c. - conseguenze – controllo di meritevolezza degli interessi – esclusione – verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018
>>> Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art.1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322,comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive),con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018

Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile – Clausole “on claims made basis” – Atipicità – Esclusione - Deroga al modello legale di cui all’art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze – Controllo di meritevolezza degli interessi – Esclusione – Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22437 DEL 24/09/2018
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

Criterio di interpretazione "funzionale" - Rilevanza.
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17718 del 06/07/2018
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI

Contestazione dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018

Contratto di assicurazione stipulato dal condominio - Azione per conseguire l’indennizzo - Legittimazione dell’amministratore - Sussistenza.
Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, l’amministratore condominiale è legittimato ad agire giudizialmente per il conseguimento dell’indennizzo, ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5832 del 08/03/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.
Sez. 3, Sentenza n. 14420 del 15/07/2016

Assicurazioni - Clausola "claims made" - Vessatorietà - Esclusione - Validità - Nullità per difetto di meritevolezza o lesione dei diritti del consumatore - Condizioni - Valutazione del giudice.
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016

Obbligo - Inadempimento - Carattere doloso dello stesso - Nozione - Intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015
Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015

Assicurazione contro i danni - Inadempimento dell'obbligo di avviso - Specifico intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - Sufficienza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17088 del 28/07/2014
Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella specie, relativa ad una polizza contro i rischi di insolvenza nei rapporti commerciali, la corte territoriale aveva accertato che l'assicurata, omettendo di comunicare tempestivamente alla assicuratrice l'insolvenza della cliente, aveva potuto pattuire con questa nuove condizioni di rientro delle esposizioni, evitando la revoca del fido con la assicuratrice medesima, circostanze che avevano condotto a ritenere che l'omissione di comunicazione era consapevole e non una mera dimenticanza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17088 del 28/07/2014

Assicurazione - Mancanza di copertura assicurativa del sinistro oggetto del giudizio - Prova - Produzione in appello delle condizioni generali di assicurazione - Ammissibilità - Indispensabilità della prova - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014
La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza, ed è, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., ai fini della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014

Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Procedimento penale a carico dell'assicurato per il fatto generatore del danno - "Liquidazione del danno" condizionato alle pendenze del procedimento penale - Avveramento - Conseguenze - Interruzione della prescrizione - Portata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15921 del 11/07/2014
In tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della "liquidazione del danno", da parte dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento della condizione non osta all'esercizio del solo diritto al pagamento di quanto dovuto dall'assicuratore, né del diritto dell'assicurato all'indennizzo, giacché la loro coincidenza comporta che la prescrizione di tale unitario diritto resti interrotta - a norma dell'art. 2935 cod. civ. - fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, identificandosi il suo diritto all'indennizzo con quello a vedersi risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15921 del 11/07/2014

Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di rivalsa in materia assicurativa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009
L'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009

Assicurazione contro il furto - Cosiddetta "appendice di vincolo" in favore del finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11706 del 20/05/2009

Assicurazione contro gli infortuni - Clausola contenente la previsione di una perizia contrattuale - Effetto - Temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti aventi fondamento nel rapporto contrattuale - Carattere compromissorio o derogativo della competenza del giudice ordinario - Esclusione - Conseguente inassoggettabilità al regime giuridico proprio della clausole vessatorie - Fattispecie relativa a contratto assicurativo concluso prima dell'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli art. 1341 e 1342 cod. civ. . (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, in virtù di una clausola contemplante la necessità di ricorrere ad una perizia contrattuale, era stata ritenuta la temporanea improponibilità della domanda nella sede giudiziaria ordinaria di tutte le azioni derivanti dal dedotto contratto di assicurazione stipulato anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ., introdotti per effetto dell'art. 25 della legge irretroattiva n. 52 del 1996, e quindi sia della domanda dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo che di quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di adempimento, senza che potesse assumere, al riguardo, alcun rilievo la qualificazione della domanda al fine di superare la ravvisata temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia convenzionalmente pattuita).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
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