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prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15921 del 11/07/2014

Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Procedimento penale a carico dell'assicurato per il fatto generatore del danno - "Liquidazione del danno" condizionato alle pendenze del procedimento penale - Avveramento - Conseguenze - Interruzione della prescrizione - Portata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15921 del 11/07/2014

In tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della "liquidazione del danno", da parte dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento della condizione non osta all'esercizio del solo diritto al pagamento di quanto dovuto dall'assicuratore, né del diritto dell'assicurato all'indennizzo, giacché la loro coincidenza comporta che la prescrizione di tale unitario diritto resti interrotta - a norma dell'art. 2935 cod. civ. - fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, identificandosi il suo diritto all'indennizzo con quello a vedersi risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15921 del 11/07/2014