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Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - furto, incendio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11706 del 20/05/2009

Assicurazione contro il furto - Cosiddetta "appendice di vincolo" in favore del finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze.

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11706 del 20/05/2009