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Diritto di recesso con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita – Cass. n. 12264/2022

Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Diritto di recesso previsto dall'art. 177 d.lgs. n. 209 del 2005 - Assicurazione contro gli infortuni - Applicabilità - Presupposti - Fondamento.

 

Il diritto di recesso di cui all'art. 177 del d.lgs. n. 209 del 2005, n. 209 - previsto, con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita, al fine di garantire l'espressione di un consenso ponderato e consapevole, attese le "asimmetrie informative" fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel ramo vita in considerazione del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente, dell'elevato tecnicismo di tali polizze e della loro frequente collocazione mediante "tecniche aggressive", assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari - è applicabile al contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali non già in virtù di una aprioristica e astratta riconduzione di tale schema contrattuale al tipo dell'assicurazione sulla vita, trattandosi di contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto e di alcuna funzione previdenziale, ma all'esito della concreta valutazione di compatibilità della "ratio" della norma suddetta con lo specifico assetto di interessi che le parti hanno inteso realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12264 del 14/04/2022 (Rv. 664815 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919

 

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Cassazione

12264

2022