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Assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Cass. n. 14481/2020

Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Inadempimento - Presupposti - Criterio di accertamento - Prognosi postuma - Rilevanza - Fattispecie.

L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 (Rv. 658418 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2909

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cassazione

14481

2020