Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA VENDITA DI COSE MOBILI § 1 - DISPOSIZIONI GENERALI § 3 - DELLA VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA' Art.1526.Risoluzione del contratto.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1526.Risoluzione del contratto.
1. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno .
2. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
3. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
la giurisprudenza
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Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà' - inadempimento del compratore - risoluzione del contratto - Vendita con riserva di proprietà - Art. 1525 c.c. - Funzione.
In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22190 del 14/10/2020 (Rv. 659366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1525, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1523
Corte
cassazione
22190
2020

Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione -Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene - Esclusione.
L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526
LOCAZIONE
LOCAZIONE FINANZIARIA

Leasing traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto alla restituzione del bene - Prova dell'avvenuta restituzione - Onere dell'utilizzatore.
In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, gravando sul primo l'onere di provare di avervi provveduto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 519 del 15/01/2020 (Rv. 656523 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_2697
OBBLIGAZIONI IN GENERE
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITA' DEL DEBITORE

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione contrattuale del contratto - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1571

"Leasing" traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale pattizia di inapplicabilità deN'art. 1526 c.c. - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello, che aveva apoditticamente desunto dalla mera sussistenza di una clausola pattizia derogatoria l'inapplicabilità della disciplina della vendita con riserva della proprietà ed illogicamente ritenuto di non potere valutare in concreto la sussistenza di una manifesta eccessività della penale tale da giustificare una riduzione in via equitativa della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25031 del 08/10/2019 (Rv. 655568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_1526

Leasing traslativo e leasing di godimento - Differenze - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva qualificato in termini di leasing traslativo un contratto con il quale il valore per l'opzione era stato convenuto in misura pari allo 0,1% del valore del bene, deducendo da tale notevole sproporzione che le rate fossero previste non come contropartita del godimento, ma come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13965 del 23/05/2019 (Rv. 654089 - 01)
Riferimenti normativi:

Leasing - Risoluzione del contratto ante fallimento - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Art. 72 quater l. fall.- Applicabilità - Fondamento.
In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12552 del 10/05/2019 (Rv. 653883 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_177, Cod_Civ_art_1526

Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell’art. 72 quater l.fall.
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni).
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019 (Rv. 653463 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_177, Cod_Civ_art_1526

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell'art. 72 quater l.fall. locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019

Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Incidenza dell’art. 72-quater l. fall. sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019

Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - locazione finanziaria - risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - leasing traslativo - disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - applicabilità - equo compenso – nozione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018
Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018

Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Cod_Civ_art_1526

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento.
Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_177

Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l’uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste.
In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 (Rv. 648457 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_123, Dlgs_14_2019_art_177, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Civ_art_1526

Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Facoltà spettanti al venditore - Azione di risoluzione per inadempimento del fallito in ipotesi di avvenuto subentro del curatore nel rapporto negoziale - Improponibilità - Fondamento.
Nella vendita con riserva di proprietà in corso al momento della dichiarazione di fallimento del compratore, il venditore può richiedere la restituzione della cosa nell'ipotesi di scioglimento del contratto, quando ancora il curatore non si sia avvalso della facoltà di subentrare nel rapporto negoziale, oppure può proseguire l'azione di risoluzione già intrapresa nei confronti dell'acquirente successivamente fallito; non può, invece, dopo la dichiarazione di fallimento e ove il curatore si sia avvalso della facoltà di subentrare nel contratto in corso, chiedere la risoluzione dello stesso - ancorché fondata su clausola risolutiva espressa - per il pregresso inadempimento del fallito, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della "par condicio".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 826 del 16/01/2018 (Rv. 646797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_178

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Norme sulla vendita con riserva della proprietà - Applicabilità - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore – Conseguenze - Diritto del concedente al risarcimento del danno e a un equo compenso per l’utilizzazione della cosa – Diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate – Previa restituzione del bene – Necessità.
Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017

"Leasing" immobiliare - Inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale - Valutazione di non manifesta eccessività - Criteri - Limite massimo - Riferimento al vantaggio ritraibile dalla regolare esecuzione del contratto - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014
In tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014

Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 cod. civ. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione - Fattispecie.
Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno. (Nella specie, relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di una motonave, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, poiché nella sentenza impugnata si era correttamente escluso dall'area del "giusto compenso" - individuato, adeguatamente, mediante il criterio equitativo del "bare boat" - il mancato guadagno ed essendo fallito l'utilizzatore era stata individuata nella procedura di insinuazione al passivo la sede esclusiva per la determinazione della penale, per la quale era stata predisposta apposita clausola ai fini della liquidazione del risarcimento del danno).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010
fine
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