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Risoluzione del contratto del leasing finanziario – Cass. n. 2061/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Leasing finanziario - Risoluzione del contratto verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Applicazione analogica dell'art. 72 quater l.fall. - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526