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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)

Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Cod_Civ_art_1526