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Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore – Cass. n. 2061/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore - Fallimento dell'utilizzatore - Insinuazione al passivo del concedente - Oneri di allegazione e prova.

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526