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Locazione finanziaria – Cass. 13965/2019

Leasing traslativo e leasing di godimento - Differenze - Fattispecie.

In tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione.

(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva qualificato in termini di leasing traslativo un contratto con il quale il valore per l'opzione era stato convenuto in misura pari allo 0,1% del valore del bene, deducendo da tale notevole sproporzione che le rate fossero previste non come contropartita del godimento, ma come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13965 del 23/05/2019 (Rv. 654089 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1526 – Risoluzione del contratto

Cod. Civ. art. 1571 – Nozione

Cod. Civ. art. 1322 – Autonomia contrattuale