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Difensore distrattario nel giudizio presupposto – Cass. n. 11623/2023

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione.

 

La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 (Rv. 667764 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_100

 

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Cassazione

11623

2023