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Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo -di persone e bagagli - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8802 del 03/04/2025

Responsabilità del vettore - Domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Inapplicabilità ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento - Domanda di risarcimento di danni supplementari - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Contenuto. La competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.