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Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - danni morali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8481 del 31/03/2025

Danno biologico - Liquidazione - Morte del danneggiato prima della liquidazione giudiziale - Tabelle milanesi sul danno da premorienza - Validità - Esclusione - Fondamento. In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.