Appalto - direttore e direzione dei lavori - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8109 del 27/03/2025
Appalto di lavori - Figure dei coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera e durante la sua realizzazione - Distinzione - Necessità - Art. 2, lett. e) e lett. f), d.lgs. n. 494 del 1996 - Rapporto con l'incarico di direzione dei lavori - Implicazione necessaria - Esclusione - Compenso spettante al professionista incaricato - Attribuzioni del giudice del merito. In tema di appalto, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza sono autonomi, per funzioni e competenze, e non in rapporto di implicazione necessaria tra loro, atteso che l'art. 2, lett. e) e lett. f), del d.lgs. 494 del 1996, ratione temporis vigente, prevede come figure necessariamente distinte quelle di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera e durante la sua realizzazione; spetta al giudice di merito, ai fini della determinazione del compenso preteso dal professionista incaricato, verificare il contenuto dell'incarico conferitogli, la normativa applicabile in relazione alla natura dell'opera e il titolo del diritto fatto valere.