Skip to main content

Art. 6 Finalità e definizioni

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. - Capo I OMISSIS: Disposizioni in materia di usura e di estorsione Capo II (procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio) (sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) (§ 1 Disposizioni generali)  - Art. 6 Finalità e definizioni

vigente|red

Art. 6 (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili (a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo), e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata (dalla presente sezione).(Con le medesime finalità, il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.)

(2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.)(1)

crisi da sovraindebitamento