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Esame avvocato 2017 - In arrivo proroga utilizzo codici commentati ?

Esame avvocato - in arrivo proroga utilizzo codici commentati ?: - gli emendamenti all’art. 49 l. 247/2012 - Mille proroghe – in discussione al Senato il 31.1.2017

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due quattro (1) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

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1) Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 1) la modifica dell'art. 49.

gli emendamenti:

10.25

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA, DE CRISTOFARO, AIELLO, GUALDANI, GALIMBERTI, LUCIANO ROSSI, BRUNI, ZIZZA, GIOVANARDI, AMORUSO, AUGELLO, CANDIANI, CENTINAIO, DIVINA, MARIO MAURO, COLUCCI, STEFANI, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: ''il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: ''i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza''».

10.26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MANDELLI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''quattro'', è sostituita dalla seguente: ''cinque''».

Conseguentemente, a partire dallo gennaio 2018, all'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: «il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: «i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza».

10.27

CUCCA, COCIANCICH, PAGLIARI, MOSCARDELLI, SCALIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente ''Sette''».

10.28

MANDELLI, CALIENDO, BOCCARDI, MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''quattro'', è sostituita dalla seguente: ''sette''».

10.29

BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».

10.30

ANITORI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''sei''.»