Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Accordo sui compensi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288 - 01)Accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Spese di C.T.U. - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-01)Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-01)
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Onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 03)Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur a fronte di una nota dettagliata riguardante le spese borsuali sostenute dalla parte vittoriosa, aveva liquidato le stesse nella misura forfetaria di 200 euro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 03)
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"Ius superveniens" - nota delle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale forfetaria degli esborsi - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fattispecie.
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la decisione di merito che, a fronte di una nota per spese "borsuali" specificamente documentate per l'importo complessivo di Euro 767,57, le aveva liquidate nella misura forfettaria di Euro 200, senza dar conto delle ragioni della riduzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 02)
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)Procedura di correzione di errore materiale - Spese giudiziali - Esperimento per erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali documentate - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350 - 01)
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Giudizio di rinvio - giudice del rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_385 …...
Condanna alle spese - soccombenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288-01)Determinazione - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14571 del 30/05/2025 (Rv. 675288-01)
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Compensazione - Spese di lite - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13294 del 19/05/2025 (Rv. 674684 - 01)Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Assoluta novità della questione - Limitazione alla valutazione giuridica - Esclusione - Dimensione fattuale - Rilevanza - Fattispecie.
In tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale.
(In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13294 del 19/05/2025 (Rv. 674684 - 01)
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Compensazione - Spese legali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205-01)Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Cessazione materia del contendere - Fattispecie.
In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell'Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205-01)
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"ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)
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Litisconsorzio - facoltativo - avvocato e procuratore - onorari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Liquidazione degli onorari - Determinazione del compenso standard - Criteri.
In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)
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Onorari - Processi con più parti - Liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)Determinazione del compenso standard - Maggiorazioni e riduzioni ex art. 4, commi 2, e 4 d.m. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)
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Processo equo - termine ragionevole - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024 (Rv. 670955-01)Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.
In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024 (Rv. 670955-01)
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"Ius superveniens" - liquidazione - Spese di lite - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4823 del 23/02/2024 (Rv. 670053-01)Riconoscimento della pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica - Condizione per la compensazione - Sussistenza.
Nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4823 del 23/02/2024 (Rv. 670053-01)
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Ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)
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Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell’istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)
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Compensazione - tributi (in generale) - "solve et repete" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024 (Rv. 669864-01)Condono fiscale - Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità.
L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024 (Rv. 669864-01)
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)Spese giudiziali - Riforma in appello - Omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado - Procedimento di correzione errore materiale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35093 del 14/12/2023 (Rv. 669538 - 01)
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Spese giudiziali civili - intervento in causa ad istanza di parte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.
Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01)
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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto "maggiormente soccombente" - Criteri.
In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31444 del 13/11/2023 (Rv. 669470 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)Spese non ripetibili - procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Natura giudiziale - Esclusione - Liquidazione.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposCod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_696_2to la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023 (Rv. 669454 - 01)
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difensori - gratuito patrocinio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)Rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30380 del 02/11/2023 (Rv. 669227 - 01)
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - spese non ripetibili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)Spese per il rilascio della cartella clinica - Ripetibilità - Eccezioni - Fondamento.
Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
cessazione della materia del contendere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01)Condizioni - Sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito - Necessità di un espresso accordo delle parti sulla fondatezza delle pretese originarie - Insussistenza - Effetti - Regolamentazione delle spese - Soccombenza virtuale.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 (Rv. 669310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 - 01)Accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. - Spese - A carico del richiedente - Regolazione globale con la sentenza che definisce il merito - Necessità.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_696_2, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.
La prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Civ_art_1292 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Modifica del capo relativo alle spese - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023 (Rv. 669163 - 01)Mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.
In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023 (Rv. 669163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19303 del 07/07/2023 (Rv. 668114 - 01)Responsabilità' civile - diffamazione, ingiurie ed offese - Medesimo fatto diffamatorio lamentato da una pluralità di persone - Accoglimento della domanda solo in relazione ad alcune - Difesa del dichiarante non specificamente indirizzata ad uno dei danneggiati - Rifusione delle spese da parte del danneggiato soccombente - Insussistenza.
Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19303 del 07/07/2023 (Rv. 668114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Abusivo frazionamento del credito - Richiesta di plurimi decreti ingiuntivi - Mancata declaratoria di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità.
In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)Decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all'opponente.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023 (Rv. 667829 - 01)Compensazione Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Parvenza di fondatezza della domanda - Esclusione - Fondamento.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023 (Rv. 667829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Omessa liquidazione delle spese vive – Cass. n. 14006/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_391_2
Corte
Cassazione
14006
2023 …...
Accoglimento della domanda – Cass. n. 11125/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Accoglimento della domanda - Omessa pronuncia sulle spese - Motivazione illogica - Illegittimità - Fattispecie.
I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11125 del 27/04/2023 (Rv. 667743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_112
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Cassazione
11125
2023 …...
Chiamata del terzo in garanzia impropria – Cass. n. 10364/2023Spese giudiziali civili - intervento in causa - Chiamata del terzo in garanzia impropria - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Ragioni - Fattispecie.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
10364
2023 …...
Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio – Cass. n. 9609/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Pregiudizio per il credito relativo al rimborso delle spese processuali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
A fondamento dell'azione revocatoria contro un atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio non può essere posta la sussistenza di un pregiudizio per il credito afferente alla refusione delle relative spese processuali, dal momento che il corrispondente diritto sorge solo con la sentenza che pronunci la condanna al pagamento delle stesse a carico della parte soccombente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda revocatoria proposta nel corso di un processo, sul presupposto che, non potendo considerarsi esistente, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, il credito relativo al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9609 del 07/04/2023 (Rv. 667321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
9609
2023 …...
Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio – Cass. n. 9448/2023Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Applicabilità - Modalità.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023 (Rv. 667527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
9448
2023 …...
Rigetto con statuizione delle spese – Cass. n. 9344/2023Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - separazione personale dei coniugi – procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - provvisori - Divorzio - Reclamo ex art. 708, u.c., c.p.c. - Rigetto con statuizione delle spese - Proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9344 del 05/04/2023 (Rv. 667484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
9344
2023 …...
Proposta transattiva – Cass. n. 7591/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Condanna ex art.91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. - Natura - Ambito - Proposta transattiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione. Ne consegue che, in tale ambito non sono ricomprese le proposte transattive che, a differenza di quella conciliativa giudiziale, possono riguardare anche rapporti ulteriori da quello dedotto in causa intercorrenti tra le stesse parti difettando, pertanto, in tali casi il confronto richiesto dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023 (Rv. 667299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Cassazione
7591
2023 …...
Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore – Cass. n. 6513/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - in genere - Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6513 del 03/03/2023 (Rv. 667078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_096
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Cassazione
6513
2023 …...
Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio – Cass. n. 5813/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere - Spese processuali - Riparto - Criterio fondamentale - Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio - Contumacia del soccombente - Irrilevanza.
In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023 (Rv. 666959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_291
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5813
2023 …...
Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali – Cass. n. 3812/2023Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.
Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023 (Rv. 667177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
3812
2023 …...
Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio – Cass. n. 32906/2022Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 (Rv. 666076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_385
Corte
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32906
2022 …...
Riforma della sentenza di primo grado sulle spese – Cass. n. 19933/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_336
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Cassazione
19933
2022 …...
Rigetto in appello della domanda proposta – Cass. n. 18036/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere - Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali- Fattispecie.
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096
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Cassazione
18036
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Compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni" – Cass. n. 15495/2022Spese giudiziali civili - compensazione - Spese legali - Difetto di reciproca soccombenza - Compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso - Pronuncia della Corte di cassazione - Limiti di intervento.
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare ”gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 9899/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Fattispecie.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore - che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto - fosse comunque "ab origine" infondato).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1595
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9899
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Mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – Cass. n. 9785/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt.
28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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9785
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Spese del procedimento cautelare in corso di causa – Cass. n. 9785/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Giudizio cautelare - Spese - Rimessione al definitivo - Correttezza - Fondamento - Conseguenze - Rilevanza dell'esito ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite - Esclusione.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_669
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9785
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Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite – Cass. n. 7992/2022Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite - Inclusione - Condizioni.
L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche Soggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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7992
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Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori – Cass. n. 7977/2022Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere - Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori ma prima del passaggio della causa in decisione - Onere di produzione nel giudizio di primo grado - Esclusione - Ammissibilità in grado di appello ex art. 345, terzo comma, c. p.c. - Fondamento - Conseguenze.
In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022 (Rv. 664235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_184, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
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7977
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Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice – Cass. n. 5624/2022Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità' - Consulenza Tecnica d'Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità.
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_175, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Liquidazione spettanze all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio – Cass. n. 5255/2022Spese giudiziali civili - compensazione - Liquidazione spettanze all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio - Opposizione - Accoglimento - Mancato svolgimento di attività difensiva dell'intimato - Ministero della Giustizia - Giusto motivo per la compensazione delle spese - Esclusione - Principio di soccombenza - Applicazione.
Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5255 del 17/02/2022 (Rv. 663972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
5255
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Nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello – Cass. n. 3798/2022Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Giudizio di rinvio - Nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello - Necessità anche in caso di cassazione parziale della sentenza - Sollecitazione dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia - Ammissibilità - Domanda nuova - Esclusione.
Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché
le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022 (Rv. 663935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336
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3798
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Assenza di reciproca soccombenza – Cass. n. 1950/2022Spese giudiziali civili - compensazione - Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
1950
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Compensazione delle spese – Cass. n. 41360/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - spese giudiziali civili - compensazione - Compensazione delle spese - Gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 - "Revirement" giurisprudenziale - Rilevanza.
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41360 del 23/12/2021 (Rv. 663386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
41360
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Contributo unificato nel giudizio amministrativo – Cass. n. 38943/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Debenza "in ogni caso" ex art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata - Fattispecie.
Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale "ex lege" per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza, e dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando questa non si sia costituita, oppure quando essa sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva disposto in merito ad una domanda di rimborso del contributo unificato versato in un processo amministrativo, rilevando che - dall'esistenza di un titolo esecutivo implicito nella decisione del giudice amministrativo - la domanda di rimborso non poteva essere proposta, per difetto d'interesse).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38943 del 07/12/2021 (Rv. 663433 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
38943
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Accoglimento della domanda di indennizzo – Cass. n. 26856/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di indennizzo sulla base di un moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il "petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021 (Rv. 662373 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
26856
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Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 25478/2021Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
25478
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Domanda di condanna per responsabilità aggravata – cass. n. 25478/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - esecuzione forzata - Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - Giudice competente - Individuazione.
L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all’esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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25478
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Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado – Cass. n. 23132/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Spese giudiziali civili - di appello - effetti della riforma o della cassazione - Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado - Decisione sulle spese - Conferma - Possibilità - Esclusione.
In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_336
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Cassazione
23132
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Pronuncia sulle spese del processo – Cass. n. 20073/2021Procedimento civile - estinzione del processo - Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili.
Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_310
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Domanda d’indennizzo per equa ripartizione – Cass. n. 18183/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Irragionevole durata del processo presupposto inferiore a quella prospettata dalla parte - Conseguenze - Soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese di lite - Configurabilità - Fondamento.
In tema di equa riparazione, ove la domanda d'indennizzo sia accolta per un importo inferiore al richiesto, in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella pretesa dall'attore, il giudice di merito, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021 (Rv. 661665 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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18183
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Impugnazione del capo di condanna ex art. 96 c.p.c. – Cass. n. 15102/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Impugnazione del capo di condanna ex art. 96 c.p.c. - Accoglimento della censura - Soccombenza della controparte - Configurabilità - Conseguenze in tema di spese processuali. Spese giudiziali civili - condanna alle spese – soccombenza. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria.
In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 (Rv. 661561 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Liquidazione - Sinistro stradale – Cass. n. 14444/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Sinistro stradale - Ricorso all'attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria - Liquidazione in sede giudiziale della spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente - Ammissibilità - Condizioni.
In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la confìgurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021 (Rv. 661568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056 …...
Impugnazione della compensazione delle spese- Cass. n. 14391/2021impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Impugnazione della compensazione delle spese - Decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c. - Potere di liquidazione delle spese dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento.
Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14199 del 24/05/2021 (Rv. 661300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092., Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_385 …...
Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale – Cass. n. 13854/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13854 del 20/05/2021 (Rv. 661315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_445_2, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_288 …...
Criterio della soccombenza - onere delle spese processuali – Cass. n. 13356/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole fasi - Necessità.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 (Rv. 661563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata – Cass. n. 13176/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Fondamento Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione - In genere.
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, disposta l’estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_632 …...
Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado – Cass. n. 2830/2021Impugnazioni civili - appello - Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità.
Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 , Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Sindacato di legittimità - Compensazione per "giusti motivi" - Cass. n. 26912/2020Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1
Spese giudiziali
compensazione
"giusti motivi"
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26912
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Sindacato di legittimità - Cass. n. 26912/2020Spese giudiziali civili - poteri del giudice - spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 (Rv. 659925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1,
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26912
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Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore -Cass. n. 26043/2020Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica - l'art. 92 c.p.c. - e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Spese giudiziali
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Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali -Cass. n. 24481/2020Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali – stragiudiziali - Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione.
Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
Spese stragiudiziali
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Pronuncia di cassazione con rinvio - liquidazione delle spese – Cass. n. 22650/2020Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio - Contenuto - Limiti.
In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394
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cassazione
22650
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Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Cass. n. 18108/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio - Soccombenza - Determinazione – Criteri - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione.
RICORSO
CASSAZIONE
SPESE PROCESSUALI
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 31/08/2020 (Rv. 658518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394
corte
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18108
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Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Cass. n. 18076/2020 Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Tipologia - Caratteristiche - Diritto al rimborso da parte dell'assicuratore nei limiti del massimale - Irrilevanza di tale limite per le spese di resistenza - Fondamento.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020 (Rv. 658762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1914, Cod_Civ_art_1917, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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18076
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Condanna alle spese - Giudizio di equa riparazione - Cass. n. 16326/2020Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Giudizio di equa riparazione - Liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - processo civile .
Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020 (Rv. 658746 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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16326
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Spese giudiziali - Appello - Cass. n. 17916/2020Spese giudiziali civili - di appello -Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 (Rv. 658671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_323
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Spese giudiziali
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14916
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Condanna alle spese - soccombenza - Cass. n. 14813/2020Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Giudizio di cassazione - Rigetto del ricorso e della domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza parziale o reciproca - Insussistenza.
Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_092
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14813
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Consulenza tecnica d'ufficio - Spese – Cass. n. 11068/2020Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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11068
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia- Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 03) Pronuncia sulle spese processuali - Omessa indicazione della parte sulla quale gravano in via definitiva le spese di CTU - Omessa pronuncia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice
Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, aveva taciuto sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Cass. n. 9728/2020Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Conseguenze in tema di liquidazione delle spese in sede di opposizione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
L’opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020 (Rv. 658012 - 01)
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Cass. n. 6345/2020Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.
Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 (Rv. 657227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza –Cass. n. 5466/2020Accoglimento dell'appello limitatamente alla condanna ex art_ 96 c.p.c. - Conseguenze in tema di spese processuali - Soccombenza complessiva dell'appellante.
In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art_ 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020 (Rv. 657296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali -divisione (giudizio di) - Cass. n. 1635/2020 Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0785, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice – Cass. n. 1269/2020 Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto a cui carico porre le spese - Criteri.
In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice – Cass. n. 516/2020 (3)Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a giustificare la compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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516
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione – Cass. n. 30732/2019Spese per attività stragiudiziale - Ricomprensione nella generica domanda di risarcimento o nella nota spese - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019 (Rv. 655973 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_345
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Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 30393/2019 Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - spese giudiziali civili - liquidazione – Cass. n. 30289/2019 Spese non ancora concretamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma dovute - inclusione.
Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019 (Rv. 656253 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - spese di registrazione - Cass. n. 29821/2019 Pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese - Estensione alle spese di registrazione - Esclusione - Fondamento.
La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29821 del 18/11/2019 (Rv. 656247 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019 (Rv. 655711 - 01)Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze - Fattispecie.
La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019 (Rv. 655711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - In genere.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 27846/2019Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento.
In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107
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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice – Cass. n. 26849/2019 Spese della consulenza tecnica d'ufficio - Natura - Compensazione in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019 (Rv. 655550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_445_2
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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione – Cass. n. 26706/2019Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.
A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26706 del 21/10/2019 (Rv. 655753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Spese giudiziali civili - compensazione – Cass. n. 17816/2019 Compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie.
Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_132
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Procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali – Cass. Sent. 15712/2019Personalità (diritti della) - riservatezza - Procedimento in materia di "privacy" - Spese - Compensazione - Art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Nel procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, la compensazione delle spese "per giusti motivi", prevista dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 27, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 101 del 2018), deve basarsi su considerazioni giuridiche o di fatto idonee a rendere manifeste le ragioni della disposta compensazione. (Nella specie, la S.C., nel correggere la motivazione del Tribunale, basata sull'inapplicabilità dell'art. 92 c.p.c., ha rilevato che il Garante aveva compensato le spese in considerazione dell'adesione del titolare del trattamento alla domanda nel corso del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 1 - Sentenza n. 15712 del 11/06/2019 (Rv. 654424 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092 …...