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093.(Distrazione delle spese)

Art. 93.(Distrazione delle spese)

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Cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)
Notificazione dell'impugnazione in cause SCINDIBILI - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie. In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittori del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Condanna alle spese - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01)
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Distrazione delle spese - Richiesta presentata dal difensore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01)
Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024 (Rv. 670334-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
Omessa pronuncia sulla distrazione – Cass. n. 15302/2023
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Notifica del ricorso alla parte difesa dall'avv.to distrattario - Necessità - Esclusione - Ragioni.  Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023 (Rv. 667798 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 15302 2023 …...
Difensore distrattario nel giudizio presupposto – Cass. n. 11623/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione.  La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 (Rv. 667764 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 11623 2023 …...
Interesse della parte soccombente – Cass. n. 8561/2023
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.   La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 8561 2023 …...
Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione – Cass. n. 37719/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.   Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022 (Rv. 666564 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1728   Corte Cassazione 37719 2022 …...
Difensore distrattario nel giudizio presupposto – Cass. n. 15964/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Fondamento - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze.   Nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale", stante la sua valenza incidentale e non di domanda autonoma, siccome occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022 (Rv. 664884 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 15964 2022 …...
Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori – Cass. n. 10236/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori - Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali - Sussistenza.   In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022 (Rv. 664217 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 10236 2022 …...
Citazione in appello dell'avvocato antistatario – Cass. n. 6225/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Citazione in appello dell'avvocato antistatario - Condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condanna alle spese del giudizio d'appello in solido con la parte assistita - Esclusione - Fondamento.   L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 (Rv. 664078 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_339   Corte Cassazione 6225 2022 …...
Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione – Cass. n. 3290/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione.   Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore che nel secondo grado di giudizio non aveva reiterato la richiesta di distrazione delle spese e, quanto a quelle del primo grado, si doleva della rideterminazione” in pejus” operata dalla Corte d'Appello). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022 (Rv. 663712 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 3290 2022 …...
Procedimento di volontaria giurisdizione – Cass. n. 1799/2022
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.   Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_737 , Cod_Proc_Civ_art_093   Corte Cassazione 1799 2022 …...
Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. – Cass. n. 14082/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Civ_art_2230 …...
Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore – Cass. n. 8561/2021
Patrocinio statale - condizioni - Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento. La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8561 del 26/03/2021 (Rv. 660877 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_084 …...
Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali – Cass. n. 6481/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali - Contestazione della pronuncia di distrazione - Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell'ammontare della liquidazione - Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento. In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, é tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che é legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021 (Rv. 660745 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093 …...
Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Cass. n. 14098/2020
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione. In tema di giudizio di legittimità - si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 14098 2020 …...
Esecuzione forzata - Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo – Cass. n. 12127/2020
Irrevocabilità - Conseguenze - Esperibilità di azioni di ripetizione di indebito dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esclusione - Portata - Rapporto fra debitore e creditore - Effetti sul rapporto fra creditore e difensore antistatario - Esclusione - Fattispecie. In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore ed il suo difensore antistatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Civ_art_2033 corte cassazione 12127 2020 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020 (Rv. 657766 - 01)
Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie. Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro autonomo In genere. L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020 (Rv. 657766 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093 …...
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 02)
Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario - Fattispecie. In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione all'effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell'esercizio della funzione, la quale deve emergere all'esito di una valutazione complessiva dell'attività giurisdizionale al cui interno si è consumata. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie di condanna del magistrato in sede disciplinare per la violazione del T.U. sulle spese di giustizia e dell'art.93 c.p.c., avendo l'incolpato, in numerosi procedimenti di protezione internazionale, disposto la revoca dell'ammissione del cittadino straniero vittorioso al patrocinio a spese dello Stato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, nonché distratto le spese processuali in favore del difensore in difetto della necessaria istanza; la S.C., nel cassare la sentenza disciplinare, ha rilevato che non era stato compiuto l'esame della complessiva attività giurisdizionale svolta dall'incolpato, avuto riguardo, per un verso, al problema oggettivo di compatibiltà tra il quadro normativo speciale sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quello generale codicistico relativo alla regolazione delle spese processuali e, per altro verso, all'esito dei giudizi interessati dalla violazione, conclusi con l'accertamento negativo, coperto da giudicato, della sussistenza di danni patrimoniali). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093 …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 31687/2019
Rinuncia del difensore al mandato o revoca - Mancata sostituzione - Domanda di distrazione delle spese - Legittimazione del difensore rinunciatario o revocato - Esclusione - Fondamento. Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l’estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31687 del 04/12/2019 (Rv. 656196 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_093 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 31687 2019 …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 31033/2019
Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 31033 2019 …...
Patrocinio statale - condizioni – Cass. n. 30418/2019
Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento. La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30418 del 21/11/2019 (Rv. 655869 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093 ________________________________________ gratuito patrocinio patrocinio a spese dello Stato Avvocato gratis corte cassazione 30418 2019 …...
Domanda del difensore di distrazione delle spese – Cass. Ord. 16244/2019
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Domanda del difensore di distrazione delle spese per altri difensori nei precedenti gradi di giudizio - Ipotesi di sostituzione processuale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019 (Rv. 654714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Distrazione delle spese - Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento. In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_093 …...
"Ius superveniens" - liquidazione - in genere
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018 In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018   …...
distrazione delle spese giudizio di legittimità - istanza di distrazione delle spese di merito
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese giudizio di legittimità - istanza di distrazione delle spese di merito - richiesta a favore di altro difensore - inammissibilità - ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27397 del 29/10/2018 >>> Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richiesta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l'art. 93 c.p.c., delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adottata nella "stessa sentenza", ossia nella pronuncia conclusiva del grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27397 del 29/10/2018   …...
Liquidazione delle spese del sub-procedimento
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. - spettanza al giudice di legittimità - distrazione in favore del difensore antistatario nel solo sub-procedimento su richiesta del difensore del giudizio principale - necessità - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 >>> La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Cass. n. 18192/2018
Deducibilità IVA - Condizioni - Modalità. In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell'IVA può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 18192 2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21482 del 15/09/2017
Credito del procuratore antistatario – Natura privilegiata nel fallimento della controparte soccombente – Esclusione – Fondamento. In tema di opposizione allo stato passivo, il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c. c. solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un'attività posta in essere per conto di un soggetto differente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21482 del 15/09/2017   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 13516/2017
Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali – Contestazione della pronuncia di distrazione - Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell’ammontare della liquidazione – Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento. In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13516 del 30/05/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 13516  2017 …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 12437/2017
Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile - Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 12437  2017 …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 11919/2015
Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015 Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 11919 2015   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Compensazione delle spese - Cass. n. 26089/2014
Impugnazione del difensore distrattario - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014 In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_93 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 26089 2014   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 7232/2013
Notifica della sentenza ad opera del difensore distrattario ai fini del recupero delle spese - Decorrenza del termine breve di impugnazione per la parte rappresentata - Esclusione - Fondamento. La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 7232 2013   …...
Distrazione - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012
Spese giudiziali civili - Distrazione - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio . Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012 Spese giudiziali civili - Distrazione  - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - RimedioSpese giudiziali civili - Distrazione  - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012MOTIVI DELLA DECISIONE1. La Corte di appello ha negato la distrazione delle spese di primo grado a favore del procuratore, che ne aveva richiesto l'attribuzione, ravvisando la mancanza, nel relativo giudizio di primo grado, della dichiarazione di averle anticipate, richiesta dall'art. 93 c.p.c..Inoltre, ha escluso che potesse avere valore la sopravvenuta dichiarazione, effettuata con l'atto di appello, di avere anticipato le spese sia di primo che di secondo grado.2. Con l'unico motivo di ricorso, l'avv. Licenziati deduce la violazione dell'art. 93 cit..Sostiene che aveva formulato la dichiarazione di aver anticipato le spese nella comparsa conclusionale di primo grado, e, quindi, tempestivamente e in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 novembre 1974, n. 3616); ipotizza la mancata lettura di tale atto da parte della Corte di merito.3. Il ricorso è inammissibile.Il rimedio esperibile, avverso la sentenza (nella specie, di appello) che ha rigettato la richiesta al giudice, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, è il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non l'ordinario mezzo di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).3.1. …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012
Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità. In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 1301 2012   …...
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012
Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità. In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 1301 2012 …...
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010
Istanza di distrazione delle spese del procuratore anticipante - Omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione - Mera omissione materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Procedura di correzione prevista dall'art. 391 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità. Qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010   …...
Procuratore antistatario - Distrazione Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2000, n. 3879
L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., . Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2000, n. 3879 Distrazione L'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ha carattere generale e può perciò trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente, secondo la letterale formulazione dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informa la disciplina delle spese anticipate dal difensore e degli onorari non riscossi; tale istituto opera, pertanto, anche nel processo di esecuzione, dove il giudice, determinate le spese del processo esecutivo, deve disporre il pagamento in favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate. Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2000, n. 3879 …...
Richiesta di distrazione - Corte di Cassazione n. 10864 del 30 ottobre 1998
Richiesta di distrazione di spese - Omesso provvedimento del giudice in sede di condanna . Corte di Cassazione n. 10864 del 30 ottobre 1998 Richiesta di distrazione di spese - Omesso provvedimento del giudice in sede di condanna Qualora il giudice di merito nel pronunciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di errore materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. Corte di Cassazione n. 10864 del 30 ottobre 1998 …...

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