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D.M. 44/2011 - Art.28 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Art. 28 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati
D.M. 44/2011 - Decreto 21 febbraio 2011, pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011 aggiornato


Art. 28 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati


1. L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.


2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.