Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fattispecie.
La circostanza che la decisione della causa in primo grado è stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ravvisando nella sentenza emessa da un giudice onorario di tribunale dopo la sua cessazione dal servizio un'ipotesi di nullità, e non di inesistenza, aveva deciso la causa nel merito).