Skip to main content

Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8426 del 31/03/2025

Opposizione a precetto fondato su assegno tratto da conto corrente intestato a società sprovvisto di fondi - Riferibilità del debito al sottoscrittore o alla società - Valutazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudice di merito - investito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un assegno bancario, tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi - non è tenuto a valutare l'eventuale riferibilità del debito alla società titolare del conto in virtù di un rapporto causale sottostante, in quanto l'obbligato cartolare va individuato, in base alle risultanze letterali dell'assegno, nel sottoscrittore del titolo, con la conseguenza che quest'ultimo, se non ha agito in nome e per conto del correntista spendendo espressamente il suo nome, non può liberarsi né allegando eventuali rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli ha conferito il potere di emettere il titolo nell'interesse del terzo.