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Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8465 del 31/03/2025

Notifica di atto giudiziario a cittadino moldavo residente in Moldova - Accordo tra Italia e Moldova del 7 dicembre 2006 - Applicabilità - Conseguenze - Prova della notificazione - Art. 138 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notifica di un atto giudiziario a cittadino moldavo residente in Moldova è soggetta all'Accordo tra Italia e Moldova del 7 dicembre 2006 - ratificato in Italia con l. n. 144 del 2009 - con la conseguenza che, ai fini della prova della notificazione, non è neppure sussidiariamente applicabile il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 138, comma 2, c.p.c., dovendosi applicare l'art. 14, comma 4, di detto Accordo che richiede la ricevuta datata e firmata dal destinatario o l'attestazione dell'ufficio da cui risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la data, il luogo e la modalità di consegna, trattandosi di norma speciale come tale prevalente sulla norma interna. 


(Nella specie, la S.C., ha dichiarato inesistente la notifica dell'atto di riassunzione in quanto la nota trasmessa dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova era priva delle suddette attestazioni).