Skip to main content

D.M. 44/2011 - Art.22 Servizi di consultazione

Art. 22 Servizi di consultazione


Capo IV Consultazione delle informazioni del dominio giustizia
Art. 22 Servizi di consultazione

1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.