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Pubblica amministrazione - ordinamento degli uffici: competenza, attribuzione e responsabilità dei funzionari immigrazione

Costituzione della repubblica - pubblica amministrazione - ordinamento degli uffici: competenza, attribuzione e responsabilità dei funzionari immigrazione - individuazione dello stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale - compito spettante all’amministrazione e non al giudice ordinario – fattispecie - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31675 del 06/12/2018

L'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31675 del 06/12/2018